ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952 (Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro), nel testo anteriore alla novella introdotta dal d.l. 2 ottobre 1981, n 546 nella legge di conversione 1 dicembre 1981, n. 692, promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1984 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Macerata, iscritta al n. 888 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321 dell'anno 1984; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con ordinanza emessa l'11 aprile 1984 la Commissione Tributaria di primo grado di Macerata, su ricorso proposto da Lignini Agostino contro l'Ufficio del Registro di Macerata, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma terzo, della l. 23 dicembre 1977 n. 952 - Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico - prevedente, per l'omissione della richiesta entro il termine di legge delle formalita' di cui al precedente art. 1, l'applicazione della sanzione di cui all'art 67 d.P.R. n. 634 del 1972 (Disciplina dell'imposta di registro); che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato; Considerato che l'applicazione di una sanzione amministrativa, effettuata mediante il rinvio a quanto previsto per piu' generale fattispecie assimilabile, non si prospetta tale da impingere a violazione dell'art. 3 Cost.; Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;