ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 55 e 77, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1979 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Bologna, iscritta al n. 909 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321 dell'anno 1984; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con ordinanza emessa in data 4 maggio 1979 la Commissione tributaria di secondo grado di Bologna ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 55 e 77 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), in riferimento agli artt. 53 e 73 della Costituzione; che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri; Considerato che, avanti all'eccezione d'illegittimita' costituzionale, l'ordinanza da' atto sussistere questione di ammissibilita' del ricorso, verifica che tuttavia viene posposta "al definitivo"; che peraltro, come eccepito dall'Avvocatura, non e' consentito al giudice a quo di "acquisire la decisione della Corte costituzionale solo per la eventualita' che si renda necessaria l'applicazione, al caso in esame, delle norme della cui legittimita' si dubita"; che pertanto la questione e' manifestamente inammissibile difettando di rilevanza; Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;