ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 55 e 77,
 secondo comma,  del  d.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  634  (Disciplina
 dell'imposta  di registro), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio
 1979 dalla Commissione tributaria di 2› grado di Bologna, iscritta al
 n.  909  del  registro  ordinanze  1984  e  pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 321 dell'anno 1984;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che  con  ordinanza  emessa  in  data  4  maggio 1979 la
 Commissione tributaria di  secondo  grado  di  Bologna  ha  sollevato
 questione  di  legittimita' costituzionale degli artt. 55 e 77 d.P.R.
 26 ottobre 1972 n. 634  (Disciplina  dell'imposta  di  registro),  in
 riferimento agli artt. 53 e 73 della Costituzione;
      che  ha  spiegato  intervento  il  Presidente  del Consiglio dei
 ministri;
    Considerato    che,    avanti    all'eccezione    d'illegittimita'
 costituzionale,  l'ordinanza  da'  atto   sussistere   questione   di
 ammissibilita'  del ricorso, verifica che tuttavia viene posposta "al
 definitivo";
      che  peraltro,  come eccepito dall'Avvocatura, non e' consentito
 al  giudice  a  quo  di   "acquisire   la   decisione   della   Corte
 costituzionale  solo  per  la  eventualita'  che  si renda necessaria
 l'applicazione, al caso in esame, delle norme della cui  legittimita'
 si dubita";
      che   pertanto  la  questione  e'  manifestamente  inammissibile
 difettando di rilevanza;
     Visti  gli  artt.  26,  secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9
 delle  Norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
 costituzionale;