ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale del d.l. 18 marzo 1976,
 n.  46  (Misure  urgenti  in  materia  tributaria),  convertito   con
 modificazioni  nella  legge  10  maggio  1976  n.  249,  promosso con
 ordinanza emessa  il  25  settembre  1984  dal  Tribunale  di  Lucca,
 iscritta  al  n.  1246 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.85- bis dell'anno 1985;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che  con  ordinanza  emessa  il  25  settembre  1984, il
 Tribunale di Lucca ha sollevato, in  riferimento  all'art.  3  Cost.,
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  6 del d.l. 18
 marzo 1976 n. 46 convertito in l. 10 maggio 1976 n. 249, la' dove non
 e' prevista la definizione in via amministrativa per i reati commessi
 in violazione della legge stessa puniti con la sanzione della multa;
      che  avanti  a questa Corte ha spiegato intervento il Presidente
 del Consiglio dei ministri;
    Considerato    che   l'eventuale   accoglimento   della   censura,
 trattandosi di violazione di norme finanziarie punibili con la multa,
 implicherebbe  - giusta quanto rilevato nell'atto d'intervento scelte
 discrezionali nei termini e modi di  definizione  di  competenza  del
 legislatore;
      che   la   questione   si   presenta,  pertanto,  manifestamente
 inammissibile;
    Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
 Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;