ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 11, punti 1 e 1- bis, della tabella All. A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 19 luglio 1984 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Rovereto, iscritta al n. 11 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.119- bis dell'anno 1985; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con ordinanza in data 19 luglio 1984, la Commissione Tributaria di primo grado di Rovereto ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, lett. a) nn. 1 e 1- bis, della Tariffa All. A (parte prima) al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui non sono previste, per i conferimenti di immobili in societa', le stesse riduzioni d'imposta disposte per i trasferimenti immobiliari (che avvengono nel quinquennio); che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata infondata; Considerato che il conferimento in societa' e' atto necessariamente diretto all'esercizio in comune di una attivita' economica; che, trattandosi di agevolazioni fiscali, compete alla insindacabile discrezionalita' del legislatore determinare quali attivita' - sotto il profilo dei loro presupposti - vadano o meno favorite e quindi incentivate; che pertanto la questione, nei termini sopra prospettati, e' manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;