ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 27 della legge
 22 ottobre 1971, n. 865  ("Programmi  e  coordinamento  dell'edilizia
 residenziale   pubblica;  norme  sulla  espropriazione  per  pubblica
 utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi  17  agosto  1942,  n.
 1150;  18  aprile  1962,  n.  167;  29  settembre  1964,  n.  847; ed
 autorizzazione di  spesa  per  interventi  straordinari  nel  settore
 dell'edilizia  residenziale,  agevolata e convenzionata") e dell'art.
 42 della legge della Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 ("Tutela
 e  uso  del  suolo"), promossi con ordinanze emesse il 1› giugno 1981
 (n. 3 ordinanze) e il 18 gennaio 1984 dal  T.A.R.  per  il  Piemonte,
 iscritte rispettivamente ai nn. 798, 799 e 800 del registro ordinanze
 1981 e al n. 558 del  registro  ordinanze  1984  e  pubblicate  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n. 96 dell'anno 1982 e n. 287
 dell'anno 1984;
    Visti  gli  atti  di costituzione del Comune di Torino e di Casana
 Arturo ed altri nonche' gli atti di  intervento  del  Presidente  del
 Consiglio dei ministri e della Regione Piemonte;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto  che  con  le ordinanze in epigrafe il T.A.R. Piemonte ha
 sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42  della  Costituzione,
 questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 27 della legge 22
 ottobre 1971, n. 865, e dell'art. 42 della legge regionale Piemonte 5
 dicembre   1977,   n.  56,  nella  parte  in  cui  non  prevedono  la
 possibilita' di una realizzazione spontanea delle finalita' del piano
 per  gli  insediamenti produttivi da parte dei proprietari delle aree
 assoggettate al piano stesso;
      che  nel giudizio e' intervenuta la Presidenza del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentata  e  difesa  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato,  la quale ha concluso per la non fondatezza della questione, e
 si e' costituito il Comune  di  Torino,  il  quale  ha  concluso  per
 l'irrilevanza e per l'infondatezza della questione medesima;
      considerato  che  l'art.  13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
 nel disporre  la  redazione,  in  conformita'  delle  apposite  norme
 regionali, di programmi pluriennali che delimitino le aree e le zone,
 anche incluse  in  piani  particolareggiati,  nelle  quali  siano  da
 realizzare  le  previsioni  di  piano  e  le relative urbanizzazioni,
 dispone che "qualora nei tempi indicati dai programmi  di  attuazione
 gli aventi titolo non presentino istanze di concessione singolarmente
 o riuniti in consorzio, il comune espropria le aree sulla base  delle
 disposizioni  della l. 22 ottobre 1971, n. 865, come modificata dalla
 presente legge";
      che,  in  osservanza  della  previsione  contenuta  nella  legge
 statale, la legge regionale Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56:
        a)  include tra gli strumenti urbanistici esecutivi i piani di
 cui all'art. 27 impugnato (art. 32);
        b)  ribadisce  l'obbligo  dei  Comuni di adottare un programma
 pluriennale di  attuazione  delle  previsioni  del  piano  regolatore
 generale  per  le  aree  e  le  zone,  comprese  o  meno in strumenti
 urbanistici esecutivi (art. 33);
        c)  demanda ad apposita delibera comunale, da emanarsi "previa
 consultazione degli  enti  pubblici,  delle  aziende  e  dei  privati
 interessati", l'adozione del programma di attuazione (art. 37);
        d) conferisce al Comune, in sede di attuazione degli strumenti
 urbanistici esecutivi e dallo stesso programma di cui all'art. 33, la
 facolta' di delimitare con propria delibera "comparti di intervento",
 facendo quindi obbligo al Sindaco di notificare ai proprietari  delle
 aree  ricadenti  nel  comparto  uno  schema  di  convenzione  per  la
 realizzazione degli interventi  previsti  e  stabilendo  quindi  che,
 decorso  inutilmente  il  termine  assegnato  con  la notifica per la
 stipulazione della convenzione, il Comune procede  all'espropriazione
 degli immobili (art. 46);
      che   pertanto   sono  rinvenibili  nell'ordinamento  previsioni
 dirette a favorire la collaborazione dei proprietari degli immobili e
 comunque  a  non  limitare  i  loro  diritti al di la' di cio' che e'
 strettamente  indispensabile  al  perseguimento   di   finalita'   di
 interesse generale;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative dei  giudizi  innanzi
 la Corte costituzionale;