ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 68, quarto comma, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 ("Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo"), promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1982 dalla Corte dei Conti - Sezione III giurisdizionale -, iscritta al n. 647 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 dell'anno 1984; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; }tps;7AA Ritenuto che la Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale, con ordinanza 3 novembre 1982, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 77 Cost., dell'art. 68, quarto comma, del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 ("Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo"), nella parte in cui dispone la non cumulabilita' dei benefici da esso previsti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato trasferito alle Regioni, con quelli stabiliti dall'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici aventi qualifica di ex combattenti ed assimilati; che nel giudizio davanti a questa Corte e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; Considerato che a norma dell'art. 1 del D.L. 8 luglio 1974, n. 261 (conv. nella l. 14 agosto 1974, n. 355) il personale che ha titolo a fruire dei benefici previsti dall'art. 3 della l. 24 maggio 1970, n. 336 "deve presentare la domanda all'Amministrazione o all'ente di appartenenza, a pena di decadenza, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione"; che dall'ordinanza di rimessione risulta che il ricorrente non ha presentato tale domanda; che pertanto - costituendo la sua tempestiva proposizione presupposto inderogabile per l'attribuzione dei benefici in oggetto cosicche', in mancanza, essi non potrebbero in alcun modo piu' essere concessi al ricorrente - la decisione della questione legittimita' costituzionale sollevata si appalesa manifestamente irrilevante; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;