ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 68, quarto
 comma, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 ("Disciplina delle  funzioni
 dirigenziali  nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
 autonomo"), promosso con ordinanza emessa il 3  novembre  1982  dalla
 Corte  dei  Conti - Sezione III giurisdizionale -, iscritta al n. 647
 del registro ordinanze 1983 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 18 dell'anno 1984;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
 }tps;7AA       Ritenuto   che  la  Corte  dei  conti,  sezione  terza
 giurisdizionale,  con  ordinanza  3  novembre  1982,   ha   sollevato
 questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3
 e 77 Cost., dell'art. 68, quarto comma, del D.P.R. 30 giugno 1972, n.
 748  ("Disciplina  delle  funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni
 dello Stato, anche ad ordinamento  autonomo"),  nella  parte  in  cui
 dispone  la  non cumulabilita' dei benefici da esso previsti a favore
 del personale  delle  Amministrazioni  dello  Stato  trasferito  alle
 Regioni, con quelli stabiliti dall'art. 3 della legge 24 maggio 1970,
 n. 336 a favore dei dipendenti civili dello Stato  ed  Enti  pubblici
 aventi qualifica di ex combattenti ed assimilati;
      che  nel  giudizio  davanti  a  questa  Corte  e' intervenuto il
 Presidente del Consiglio dei Ministri chiedendo che la questione  sia
 dichiarata non fondata;
    Considerato che a norma dell'art. 1 del D.L. 8 luglio 1974, n. 261
 (conv. nella l. 14 agosto 1974, n. 355) il personale che ha titolo  a
 fruire  dei benefici previsti dall'art. 3 della l. 24 maggio 1970, n.
 336 "deve presentare la domanda  all'Amministrazione  o  all'ente  di
 appartenenza,  a  pena  di  decadenza, nel termine di sessanta giorni
 dalla data di pubblicazione della legge di conversione";
      che  dall'ordinanza  di rimessione risulta che il ricorrente non
 ha presentato tale domanda;
      che  pertanto  -  costituendo  la  sua  tempestiva  proposizione
 presupposto inderogabile per l'attribuzione dei benefici  in  oggetto
 cosicche', in mancanza, essi non potrebbero in alcun modo piu' essere
 concessi al ricorrente - la decisione  della  questione  legittimita'
 costituzionale sollevata si appalesa manifestamente irrilevante;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  dinanzi
 alla Corte costituzionale;