ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 636, secondo
 comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza  emessa
 il  17  novembre 1980 dal Pretore di Pinerolo, iscritta al n. 110 del
 registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 130 dell'anno 1981;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Pinerolo,  adito  con  ricorso per
 ingiunzione da un avvocato per il pagamento di una parcella corredata
 dal parere del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori, ha
 sollevato,  con  ordinanza  del  17  novembre  1980,   questione   di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 636, secondo comma, del codice
 di procedura civile, in relazione  agli  artt.  3,  24  e  113  della
 Costituzione;
      che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata, stabilendo
 carattere   vincolante   per   il   giudice   del   parere   espresso
 dall'associazione  professionale  circa  la congruita' della parcella
 presentata  dal  professionista:  a)  creerebbe  una   ingiustificata
 disparita' di trattamento tra la fattispecie da essa regolata e tutti
 gli altri casi di ricorso per ingiunzione in cui il giudice e' libero
 di  valutare il fondamento della domanda; b) violerebbe il diritto di
 difesa del destinatario dell'ingiunzione costringendolo ad affrontare
 il    giudizio    di   opposizione;   c)   riserverebbe   al   parere
 dell'associazione professionale un trattamento privilegiato  rispetto
 agli   altri   atti  amministrativi  quanto  al  relativo  potere  di
 disapplicazione del giudice ordinario;
      che  e' intervenuta per il Presidente del Consiglio dei Ministri
 l'Avvocatura dello Stato, la quale  ha  concluso  per  l'infondatezza
 della questione;
    Considerato  che  con  sentenza  del 2 maggio 1984, n. 137, questa
 Corte  ha  dichiarato  non  fondata  la  questione  di   legittimita'
 costituzionale del combinato disposto degli artt. 648, secondo comma,
 633, primo comma, n. 3, e 636 del  codice  di  procedura  civile,  in
 relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
      che  le  argomentazioni addotte nell'ordinanza di rimessione non
 inducono a  discostarsi  da  tale  pronuncia  la  quale,  benche'  si
 riferisse  principalmente  alla  categoria  professionale dei medici,
 tuttavia adduceva motivazioni riferibili anche alle  altre  categorie
 di professionisti ed, in particolare, agli avvocati;
      che,  d'altra  parte,  la  norma  impugnata appare perfettamente
 coerente   con   l'art.   113   della    Costituzione    in    quanto
 dall'interpretazione  ad  essa  data  da  questa  Corte  nella citata
 sentenza si desume che al giudice ordinario e',  comunque,  garantita
 la  possibilita'  di  rilevare  l'eventuale illegittimita' del parere
 della associazione professionale;
      che, in conclusione, la questione si appalesa manifestamente non
 fondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;