ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 51 del codice
 di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 18  marzo  1983
 dal  Pretore  di  Taranto,  iscritta al n. 425 del registro ordinanze
 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  295
 dell'anno 1983;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che  con ordinanza emessa il 18 marzo 1983 il Pretore di
 Taranto ha sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  111  della
 Costituzione,  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 51
 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede  alcun
 rimedio  contro  la  decisione  del  Capo  dell'Ufficio  in  tema  di
 astensione ne' determina la forma di tale provvedimento;
      che, secondo l'ordinanza di rimessione, la norma impugnata da un
 lato creerebbe una disparita' di trattamento tra il  magistrato,  cui
 sia  stata  negata la richiesta autorizzazione ad astenersi, il quale
 deve soggiacere a tale diniego e gli altri cittadini che  godono  "di
 tre gradi di giudizio" e d'altro canto, non determinando la forma che
 deve rivestire la  decisione  del  Capo  dell'Ufficio,  consentirebbe
 anche l'adozione di un provvedimento immotivato;
      che  l'Avvocatura  dello  Stato,  intervenuta,  ha  concluso per
 l'inammissibilita'  ovvero  per  l'infondatezza   della   prospettata
 questione;
    Considerato  che,  con la proposizione dell'istanza di astensione,
 si da' luogo ad un procedimento del tutto distinto  dal  giudizio  in
 relazione al quale l'istanza stessa e' stata formulata;
      che,  in  particolare,  il  conseguente  provvedimento  del Capo
 dell'Ufficio riveste un carattere  meramente  ordinatorio  in  quanto
 espressione  della  facolta'  di  distribuzione del lavoro e, piu' in
 generale, della potesta' direttiva;
      che va pertanto esclusa la natura giurisdizionale dell'anzidetto
 procedimento a quo e non puo' quindi essere ammesso  il  giudizio  di
 legittimita' costituzionale;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;