ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 51 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1983 dal Pretore di Taranto, iscritta al n. 425 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 295 dell'anno 1983; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto che con ordinanza emessa il 18 marzo 1983 il Pretore di Taranto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede alcun rimedio contro la decisione del Capo dell'Ufficio in tema di astensione ne' determina la forma di tale provvedimento; che, secondo l'ordinanza di rimessione, la norma impugnata da un lato creerebbe una disparita' di trattamento tra il magistrato, cui sia stata negata la richiesta autorizzazione ad astenersi, il quale deve soggiacere a tale diniego e gli altri cittadini che godono "di tre gradi di giudizio" e d'altro canto, non determinando la forma che deve rivestire la decisione del Capo dell'Ufficio, consentirebbe anche l'adozione di un provvedimento immotivato; che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta, ha concluso per l'inammissibilita' ovvero per l'infondatezza della prospettata questione; Considerato che, con la proposizione dell'istanza di astensione, si da' luogo ad un procedimento del tutto distinto dal giudizio in relazione al quale l'istanza stessa e' stata formulata; che, in particolare, il conseguente provvedimento del Capo dell'Ufficio riveste un carattere meramente ordinatorio in quanto espressione della facolta' di distribuzione del lavoro e, piu' in generale, della potesta' direttiva; che va pertanto esclusa la natura giurisdizionale dell'anzidetto procedimento a quo e non puo' quindi essere ammesso il giudizio di legittimita' costituzionale; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;