ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 655 del codice
 di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 31 maggio  1984
 dal  Pretore  di  Busto  Arsizio,  iscritta  al  n. 1133 del registro
 ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 42 bis dell'anno 1985;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto che il Pretore di Busto Arsizio, in sede di opposizione a
 decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo - in forza del  quale  il
 creditore aveva iscritto ipoteca giudiziale ex art. 655 del codice di
 procedura civile - ha sollevato, con ordinanza emessa  il  31  maggio
 1984,   in  riferimento  agli  artt.  3,  primo  comma,  e  24  della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art.  655
 del  codice  di  procedura  civile,  nella  parte  in cui detta che i
 decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi ex art. 642 del  codice
 di   procedura   civile,   costituiscono   titolo   per  l'iscrizione
 dell'ipoteca giudiziale;
      che,  secondo  l'ordinanza  di  rimessione,  la  norma impugnata
 verrebbe a creare un meccanismo  gravemente  pregiudizievole  per  il
 debitore  e per i terzi creditori di quest'ultimo in contrasto con il
 principio di uguaglianza e per l'assenza del contraddittorio  con  il
 diritto di difesa;
      che  e'  intervenuta  l'Avvocatura  dello  Stato,  la  quale  ha
 concluso per l'infondatezza della questione;
    Considerato  che,  secondo la consolidata giurisprudenza di questa
 Corte (v. sentt. n. 185 del 16 dicembre 1980, n.  94  del  14  giugno
 1973 e n. 89 del 10 maggio 1972), nei procedimenti speciali, quale e'
 quello d'ingiunzione, al legislatore e' consentito  differenziare  le
 forme  della  tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarita'
 del rapporto da regolare;
      che, pertanto, appare razionale e del tutto conforme ai principi
 costituzionali invocati il trattamento  riservato  al  creditore  nel
 rito  monitorio  ove  si  fa  piu'  intenso l'interesse pubblico alla
 protezione del credito;
      che,  per  gli  stessi  motivi,  si  giustificano la particolare
 struttura  del  procedimento   e   l'applicazione   di   regole   del
 contraddittorio diverse da quelle del processo ordinario;
      che,  comunque,  nel  suddetto  rito,  il contraddittorio non e'
 precluso bensi' soltanto eventuale e  differito,  poiche'  e'  sempre
 possibile, per il debitore, provocarne l'instaurazione proponendo una
 tempestiva opposizione;
      che,  per le suesposte ragioni, la norma impugnata non appare in
 contrasto con il principio di uguaglianza ne' vulnera il  diritto  di
 difesa;
      che, in conclusione, la questione si appalesa manifestamente non
 fondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;