ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  63, primo
 comma, delle Disposizioni di attuazione del codice  civile,  promosso
 con  ordinanza  emessa il 14 ottobre 1985 dal Giudice conciliatore di
 Foligno, iscritta al n. 841 del registro ordinanze 1985 e  pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  11,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1986;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che  il  Giudice  conciliatore di Foligno, con ordinanza
 emessa il 14 ottobre 1985 (R.O. n. 841 del  1985),  ha  sollevato  la
 questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3
 e  24  della  Costituzione,  dell'art.   63,   primo   comma,   delle
 Disposizioni di attuazione del codice civile;
      che  la  norma  censurata  stabilisce  che  l'amministratore del
 condominio  puo'  ottenere  decreto  di  ingiunzione   immediatamente
 esecutivo,  nonostante opposizione, per la riscossione dei contributi
 dovuti dai singoli condomini  in  base  allo  stato  di  ripartizione
 approvato dall'assemblea;
      che,  a  parere del giudice rimettente, la disposizione suddetta
 contrasterebbe con il principio di eguaglianza in quanto la  facolta'
 riconosciuta  all'amministratore di condominio di ottenere un decreto
 ingiuntivo immediatamente esecutivo, da un lato, potrebbe  essere  in
 concreto  esercitata solo in alcuni condominii e non in altri, oppure
 - all'interno dello stesso condominio - solo nei confronti di  alcuni
 dei  condomini  inadempienti  e,  dall'altro  lato, determinerebbe un
 trattamento deteriore dei condomini inadempienti  rispetto  ad  altre
 categorie di debitori inadempienti;
      che,  sempre  secondo  il  giudice  a  quo,  la  norma impugnata
 violerebbe  il  diritto  di  azione,  garantito  dall'art.  24  della
 Costituzione,  e  perpetuerebbe  la  regola del solve et repete, gia'
 espunta dall'ordinamento, poiche', una volta approvato dall'assemblea
 il  riparto  delle  spese, il condomino sarebbe costretto a pagare ed
 ogni sua eventuale opposizione non avrebbe alcuna efficacia;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che  la
 questione  -  ove  non  ritenuta  inammissibile  - sia dichiarata non
 fondata;
    Considerato   che   l'ordinanza   di  rinvio,  nell'ipotizzare  il
 contrasto dell'art. 63, primo comma, delle Disposizioni di attuazione
 del  codice  civile  con  il  principio  di  eguaglianza,  prende  in
 considerazione situazioni non direttamente scaturenti dalla norma  in
 questione  -  che  a  tutti  gli amministratori condominiali offre la
 medesima facolta', utilizzabile, con identiche  caratteristiche,  nei
 confronti  della generalita' dei condomini - ma si riferisce, invece,
 a fattispecie che possono  derivare  dalla  mutevole  condotta  degli
 amministratori,  contro  la  quale, ove essa assuma i caratteri della
 colpevole negligenza, ogni condomino dispone dei rimedi offerti dalla
 legislazione ordinaria;
      che  la previsione di un mezzo di riscossione coattivo rapido ed
 incisivo per le spese comuni dei condominii rappresenta una  risposta
 razionale   rispetto  alle  peculiari  esigenze  dell'amministrazione
 condominiale, nella quale e' necessario  che  l'amministratore  possa
 tempestivamente  disporre  dei  fondi  destinati  alle  spese  comuni
 (ripartite con delibera dell'assemblea condominiale);
      che  la  disposizione  impugnata  non  ha  l'effetto  di rendere
 inammissibile l'opposizione proposta  dal  condomino  che  non  abbia
 ancora  provveduto  al  pagamento della quota condominiale e pertanto
 non si traduce in negazione o in indebito condizionamento del diritto
 del  singolo condomino di agire in giudizio per contestare l' an o il
 quantum delle spese condominiali;
      che   per  le  suesposte  ragioni  la  questione  va  dichiarata
 manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;