ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 75, secondo
 comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza  emessa
 l'11  novembre  1985 dal Pretore di Palma di Montechiaro, iscritta al
 n. 108 del  registro  ordinanze  1986  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  24, prima serie speciale, dell'anno
 1986;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
 }tps;7AA     Ritenuto che con ordinanza emessa l'11 novembre 1985, il
 Pretore  di  Palma  di  Montechiaro   ha   sollevato   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 75, secondo comma, del codice
 di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, primo comma,  e  24
 della Costituzione;
      che,  secondo l'ordinanza di rimessione, la norma impugnata, non
 includendo tra le persone processualmente incapaci, che non hanno  il
 libero   esercizio  dei  loro  diritti,  gli  infermi  di  mente  non
 interdetti ne' inabilitati ne' muniti di tutore  provvisorio,  da  un
 lato  creerebbe  un'ingiustificata  disparita' di trattamento tra gli
 incapaci  legali  e  gli  incapaci  naturali,  sprovvisti  di  tutore
 provvisorio,   e   dall'altro   vulnererebbe  il  diritto  di  difesa
 dell'incapace naturale consentendo la prosecuzione del processo  fino
 alla   res   iudicata  anche  nei  confronti  dell'incapace  naturale
 convenuto in giudizio e rimasto contumace;
      che,  e'  intervenuta  l'Avvocatura  dello Stato concludendo per
 l'infondatezza della prospettata questione;
    Considerato  che qualsiasi limitazione della capacita' processuale
 per gli  incapaci  naturali  si  giustifica  solo  nei  casi  in  cui
 l'infermita'  mentale sia tale da poter dare luogo ad un procedimento
 di interdizione o di inabilitazione;
      che,  per  l'interdicendo e l'inabilitando il nostro ordinamento
 gia'  prevede  le  figure  del  tutore  provvisorio  e  del  curatore
 provvisorio  la  nomina  dei  quali presuppone, come unica formalita'
 necessaria, l'esame dell'infermo di mente il  cui  compimento  appare
 indispensabile  per  legittimare una qualsiasi limitazione del libero
 esercizio dei diritti;
      che,  conseguentemente,  la  norma  impugnata  non  crea  alcuna
 disparita' di trattamento tra gli  incapaci  legali  e  gli  incapaci
 naturali  trattandosi  di  situazioni fra loro diverse che, pertanto,
 richiedono una differente disciplina;
      che,  d'altra parte, non si ravvisa alcun contrasto tra la norma
 impugnata ed il diritto di difesa degli infermi  di  mente  garantito
 proprio  dalla  mancata estensione dell'incapacita' processuale al di
 fuori della disciplina dell'interdizione e dell'inabilitazione;
      che,  per  le suesposte considerazioni, la questione si appalesa
 manifestamente non fondata;
    Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;