ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  14, primo
 comma, lett. h), del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.  1092  ("T.U.  delle
 norme  sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
 dello Stato"), promosso con ordinanza emessa il 7 giugno  1985  dalla
 Corte  dei  Conti  - Sezione III giurisdizionale - iscritta al n. 167
 del registro ordinanze 1986 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 24, prima serie speciale dell'anno 1986;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
                           Ritenuto in fatto
   1. - In occasione della liquidazione della pensione alla vedova del
 Prof. Giorgio Sichel,  ordinario  di  lingua  e  letteratura  tedesca
 all'Universita'   di   Genova,  veniva  negata  la  valutabilita'  in
 quiescenza, previo  riscatto,  del  servizio  prestato  dal  predetto
 docente  in  qualita'  di  lettore  di  lingua e letteratura italiana
 presso universita' estere, per oltre un triennio, anteriormente  alla
 sua  nomina in ruolo. Il diniego veniva motivato sul presupposto che,
 in base alla normativa vigente,  il  riscatto  dei  servizi  prestati
 prima  della  nomina  in  ruolo  come lettore di lingua e letteratura
 italiana presso universita' estere e' consentito soltanto  in  favore
 degli   insegnanti  di  ruolo  delle  scuole  statali  di  istruzione
 secondaria o degli istituti professionali o di  istruzione  artistica
 (art.  14, lett. H, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092), purche' il
 servizio stesso abbia  avuto  una  durata,  senza  interruzione,  non
 inferiore  al triennio (art. unico della L. 12 febbraio 1957, n. 45).
    Nel  ricorso  alla Corte dei conti in sede giurisdizionale avverso
 il    relativo    provvedimento,    l'interessata    ha     sostenuto
 l'illegittimita'  costituzionale  del  citato  art.  14, lett. H, del
 d.P.R. n. 1092 del 1973, in relazione all'art. 3 Cost.
    Con  ordinanza  del  7  giugno  1985,  la  Corte dei conti in sede
 giurisdizionale ha quindi  sollevato  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  di  detta  norma,  in  riferimento  all'art. 3 Cost.,
 rilevando che la ratio della norma in esame mirerebbe  a  valorizzare
 in  quiescenza  quei  servizi  che, nel realizzare il perfezionamento
 degli studi compiuti ed il completamento della necessaria  esperienza
 didattica, consentono che di tale maggiore preparazione ed esperienza
 possa  successivamente  giovarsi  l'esercizio   professionale   della
 funzione  docente.  Di  conseguenza,  si  osserva  nell'ordinanza  di
 rinvio,  se  tale  era  l'intento   del   legislatore,   proprio   in
 considerazione   della   positiva   incidenza  di  tali  servizi  sul
 successivo servizio  di  ruolo  e  della  conseguente  necessita'  di
 valutare  in  quiescenza  attivita'  il  cui svolgimento ha ritardato
 l'immissione in ruolo, non sembrerebbe in alcun  modo  giustificabile
 l'esclusione  da  detto  beneficio  della  categoria  dei  professori
 universitari. Anzi, il  servizio  prestato  in  qualita'  di  lettore
 presso   una   universita'   estera,   in  quanto  svolto  a  livello
 universitario,  assume,  secondo  il  giudice  a  quo,   maggiormente
 caratteri   di  perfezionamento  scientifico  e  di  acquisizione  di
 esperienze didattiche rispetto alla successiva attivita'  di  docente
 universitario.
    Nel giudizio dinanzi a questa Corte, non si e' costituita la parte
 privata, ne' ha spiegato intervento la Presidenza del  Consiglio  dei
 ministri.
                         Considerato in diritto
   1.  -  La  Corte dei conti in sede giurisdizionale ha sollevato, in
 riferimento   all'art.   3   Cost.,   questione    di    legittimita'
 costituzionale  dell'art.  14,  primo comma, lett. h) del testo unico
 delle norme sul trattamento di quiescenza dei di  pendenti  civili  e
 militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092,
 nella parte in cui attribuisce ai  soli  insegnanti  di  ruolo  delle
 scuole  e  istituti d'istruzione secondaria ed artistica, e non anche
 ai docenti universitari di ruolo, la facolta' di riscattare i servizi
 prestati anteriormente alla nomina in ruolo in qualita' di lettore di
 lingua e letteratura italiana presso universita' estere.
    2. - La questione e' fondata.
    Come questa Corte ha avuto gia' modo di affermare (v. sent. n. 128
 del 1981), la legislazione in materia di riscatti e' andata  via  via
 evolvendosi  nel  senso  di  attribuire,  in  sede  di trattamento di
 quiescenza dei pubblici dipendenti, la dovuta considerazione al tempo
 impiegato per acquisire la necessaria preparazione professionale.
    Questo  apprezzamento  nasce evidentemente dalla constatazione che
 l'impegno  profuso  a  tali  fini  comporta  un  ritardo  nell'inizio
 dell'attivita'   lavorativa   ed  essendo  tale  impegno  finalizzato
 all'esercizio della attivita' stessa, e' giusto che venga  equiparato
 ad essa in sede di trattamento pensionistico.
    A questa linea di tendenza appare ispirata la norma che concede la
 facolta'  di  riscatto  ai  docenti  delle   scuole   secondarie   ed
 artistiche,  dei  servizi prestati anteriormente alla nomina in ruolo
 in qualita' di  lettore  di  lingua  e  letteratura  italiana  presso
 universita' estere.
    Ma,  una volta riconosciuto tale valore a questo tipo di servizio,
 appare ingiustificatamente discriminatorio che la  predetta  facolta'
 di  riscatto,  concessa  agli insegnanti delle scuole secondarie, non
 sia prevista anche per i professori universitari,  perche',  come  ha
 esattamente  rilevato  il  giudice  a quo, l'attivita' di lettore, in
 quanto  svolta  a  livello   universitario,   assume   carattere   di
 perfezionamento   scientifico   e   di   acquisizione  di  esperienze
 didattiche che contribuiscono  alla  preparazione  professionale  del
 docente universitario.