ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2 d.P.R. 27 settembre 1979 n. 506 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e n. 602, concernenti l'accertamento e la riscossione delle imposte sui redditi), modificativo dell'art. 17 d.P.R. n. 602 del 1973, promosso con ordinanze emesse dalle Commissioni tributarie di primo grado di Monza, in data 19 aprile 1983, di Cosenza, in data 27 marzo 1984, di Milano, in data 5 febbraio 1985 e di Foggia, in data 24 febbraio 1987, iscritte rispettivamente nel registro ordinanze 1983 (n. 792), 1984 (n. 882), 1985 (n. 624), 1987 (n. 288), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 1984, n. 7- bis del 1985, n. 8/1a serie speciale del 1986, e n. 31/1a serie speciale del 1987; nonche' dell'art. 22 l. 13 aprile 1977 n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso dalla Commissione tributaria di primo grado di Cosenza con l'ordinanza sopra indicata; Visto l'atto di costituzione della s.p.a. Refrattari Britannici nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja; Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato dalla s.r.l. Refrattari britannici ed avente ad oggetto la tempestivita' della formazione di un ruolo ai fini dell'imposta locale sui redditi, la Commissione tributaria di primo grado di Monza con ordinanza del 19 aprile 1983 (reg.ord. n. 792 del 1983) sollevava, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 d.P.R. 27 settembre 1979 n. 506, nella parte in cui, modificando l'art. 17 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, portava il termine per la formazione dei ruoli ai fini delle imposte sul reddito dalla fine dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione alla fine del quinto anno successivo; che la Commissione - dopo aver rilevato che l'art. 10 n. 6 della legge di delega 9 ottobre 1971 n. 825 stabiliva che la riscossione mediante ruoli avvenisse nell'anno successivo a quello di esercizio - riteneva che la norma impugnata, portando da uno a cinque anni il termine in questione, sembrava integrare un eccesso di delega e percio' una violazione dell'art. 76 Cost.; che la stessa questione veniva sollevata anche dalle Commissioni tributarie di primo grado di Cosenza, con ordinanza del 27 marzo 1984 (n. 882 del 1984) nel procedimento iniziato da Gallo Ippolito; di Milano, con ordinanza del 5 febbraio 1985 (n. 624 del 1985) in procedim. s.p.a. Intech; di Foggia, con ordinanza del 24 febbraio 1987 (n. 288 del 1987) in procedim. Giannella Nicola; che la Commissione di Cosenza impugnava anche, per asserita violazione del principio di capacita' contributiva di cui all'art. 53 Cost. - ossia per eccessivo intervallo, dovuto al detto prolungamento dei termini, tra produzione del reddito ed esazione dell'imposta -, l'art. 22 l. 13 aprile 1977 n. 114, che aveva rinnovato al Governo la delega di cui alla l. n. 825 del 1971 ed in base al quale doveva ritenersi emanato il sopra richiamato art. 2 d.P.R. n. 506 del 1979; che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva dichiararsi la non fondatezza di tutte le questioni; che nel procedimento n. 792 del 1983 si costituiva la s.r.l. Refrattari britannici, aderendo alle argomentazioni contenute nell'ordinanza di rimessione; Considerato che, per l'identita' della questione relativa all'art. 2 d.P.R. n. 506 del 1979, i giudizi debbono essere riuniti; che la censura di eccesso di delega appare manifestamente infondata: infatti l'impugnato art. 2 d.P.R. n. 506 del 1979 deve essere raffrontato non gia' con l'art. 10 n. 6 l. n. 825 del 1971 bensi' con l'art. 22 l. n. 114 del 1977, che testualmente stabilisce nel secondo comma: "Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi del secondo comma dell'art. 17 l. 9 ottobre 1971 n. 825, saranno apportate alle norme dei decreti del Presidente della Repubblica emanati nell'esercizio della delega di cui alla legge stessa le modificazioni necessarie per integrarle e coordinarle con i princi'pi e le disposizioni della presente legge e con quelli delle altre leggi entrate in vigore successivamente all'emanazione dei suddetti decreti e fino al 30 novembre 1979"; che le modifiche entrate in vigore successivamente all'emanazione dei suddetti decreti sono quelle che hanno introdotto il sistema dell'autoliquidazione delle imposte sul reddito mediante versamento diretto (l. 2 dicembre 1975 n. 576, art. 17, per l'irpef; d.l. 23 dicembre 1977 n. 936, conv. in l. 23 febbraio 1978 n. 38, art.2, per l'ilor) nonche' il versamento d'acconto (l. 23 marzo 1977 n. 97); modifiche che, da un lato, hanno avvicinato nel tempo la produzione del reddito alla riscossione dell'imposta e, d'altro lato, hanno confinato la riscossione mediante ruoli ad ipotesi marginali, tra cui quella di somme dovute e non versate dal contribuente: ipotesi la cui ricorrenza, per le necessarie maggiori indagini da parte degli uffici, giustifica la protrazione del termine di cui all'art. 17 d.P.R. n. 602 del 1973; che, escluso ogni irrazionale prolungamento dell'intervallo tra produzione del reddito ed esazione dell'imposta mediante ruoli, non reggono neppure i rilievi della Commissione di Cosenza, stante che il prolungamento del termine e' giustificato dalla detta complessita' degli accertamenti; Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n.87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;