ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 2 d.P.R. 27
 settembre 1979 n. 506  (Disposizioni  integrative  e  correttive  dei
 decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e n.
 602, concernenti l'accertamento e la riscossione  delle  imposte  sui
 redditi),  modificativo dell'art. 17 d.P.R. n. 602 del 1973, promosso
 con ordinanze emesse dalle Commissioni tributarie di primo  grado  di
 Monza,  in data 19 aprile 1983, di Cosenza, in data 27 marzo 1984, di
 Milano, in data 5 febbraio 1985 e di  Foggia,  in  data  24  febbraio
 1987,  iscritte rispettivamente nel registro ordinanze 1983 (n. 792),
 1984 (n. 882),  1985  (n.  624),  1987  (n.  288),  pubblicate  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n. 60 del 1984, n. 7- bis del
 1985, n. 8/1a serie speciale del 1986, e n. 31/1a serie speciale  del
 1987;  nonche'  dell'art.  22 l. 13 aprile 1977 n. 114 (Modificazioni
 alla disciplina dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche),
 promosso  dalla  Commissione tributaria di primo grado di Cosenza con
 l'ordinanza sopra indicata;
    Visto  l'atto  di  costituzione della s.p.a. Refrattari Britannici
 nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Saja;
    Ritenuto  che  nel  corso di un procedimento iniziato dalla s.r.l.
 Refrattari britannici ed avente ad  oggetto  la  tempestivita'  della
 formazione  di  un  ruolo ai fini dell'imposta locale sui redditi, la
 Commissione tributaria di primo grado di Monza con ordinanza  del  19
 aprile 1983 (reg.ord. n. 792 del 1983) sollevava, in riferimento agli
 artt.  76  e  77  Cost.,  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  2  d.P.R.  27  settembre  1979 n. 506, nella parte in cui,
 modificando l'art. 17 d.P.R. 29 settembre 1973  n.  602,  portava  il
 termine per la formazione dei ruoli ai fini delle imposte sul reddito
 dalla fine dell'anno  successivo  a  quello  di  presentazione  della
 dichiarazione alla fine del quinto anno successivo;
      che la Commissione - dopo aver rilevato che l'art. 10 n. 6 della
 legge di delega 9 ottobre 1971 n. 825 stabiliva  che  la  riscossione
 mediante ruoli avvenisse nell'anno successivo a quello di esercizio -
 riteneva che la norma impugnata, portando da uno  a  cinque  anni  il
 termine  in  questione,  sembrava  integrare  un  eccesso di delega e
 percio' una violazione dell'art. 76 Cost.;
      che la stessa questione veniva sollevata anche dalle Commissioni
 tributarie di primo grado di Cosenza, con ordinanza del 27 marzo 1984
 (n.  882  del  1984)  nel procedimento iniziato da Gallo Ippolito; di
 Milano, con ordinanza del 5  febbraio  1985  (n.  624  del  1985)  in
 procedim.  s.p.a.  Intech;  di  Foggia, con ordinanza del 24 febbraio
 1987 (n. 288 del 1987) in procedim. Giannella Nicola;
      che  la  Commissione  di  Cosenza  impugnava anche, per asserita
 violazione del principio di capacita' contributiva di cui all'art. 53
 Cost. - ossia per eccessivo intervallo, dovuto al detto prolungamento
 dei termini, tra produzione del reddito ed esazione  dell'imposta  -,
 l'art. 22 l. 13 aprile 1977 n. 114, che aveva rinnovato al Governo la
 delega di cui alla l. n. 825 del 1971 ed  in  base  al  quale  doveva
 ritenersi emanato il sopra richiamato art. 2 d.P.R. n. 506 del 1979;
      che  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri, intervenuta,
 chiedeva dichiararsi la non fondatezza di tutte le questioni;
      che  nel  procedimento  n.  792 del 1983 si costituiva la s.r.l.
 Refrattari  britannici,  aderendo   alle   argomentazioni   contenute
 nell'ordinanza di rimessione;
    Considerato che, per l'identita' della questione relativa all'art.
 2 d.P.R. n. 506 del 1979, i giudizi debbono essere riuniti;
      che  la  censura  di  eccesso  di  delega  appare manifestamente
 infondata: infatti l'impugnato art. 2 d.P.R. n.  506  del  1979  deve
 essere  raffrontato  non  gia'  con l'art. 10 n. 6 l. n. 825 del 1971
 bensi' con l'art. 22 l. n. 114 del 1977, che testualmente  stabilisce
 nel  secondo  comma:  "Con decreto del Presidente della Repubblica da
 emanare ai sensi del secondo comma dell'art. 17 l. 9 ottobre 1971  n.
 825,  saranno  apportate  alle norme dei decreti del Presidente della
 Repubblica emanati nell'esercizio della  delega  di  cui  alla  legge
 stessa le modificazioni necessarie per integrarle e coordinarle con i
 princi'pi e le disposizioni della presente legge e con  quelli  delle
 altre  leggi  entrate  in  vigore  successivamente all'emanazione dei
 suddetti decreti e fino al 30 novembre 1979";
      che    le    modifiche   entrate   in   vigore   successivamente
 all'emanazione dei suddetti decreti sono quelle che hanno  introdotto
 il  sistema  dell'autoliquidazione delle imposte sul reddito mediante
 versamento diretto (l. 2 dicembre 1975 n. 576, art. 17, per  l'irpef;
 d.l.  23  dicembre  1977  n. 936, conv. in l. 23 febbraio 1978 n. 38,
 art.2, per l'ilor) nonche' il versamento d'acconto (l. 23 marzo  1977
 n.  97);  modifiche  che,  da  un lato, hanno avvicinato nel tempo la
 produzione del reddito alla riscossione dell'imposta e, d'altro lato,
 hanno  confinato  la riscossione mediante ruoli ad ipotesi marginali,
 tra cui quella di  somme  dovute  e  non  versate  dal  contribuente:
 ipotesi  la  cui  ricorrenza,  per le necessarie maggiori indagini da
 parte degli uffici, giustifica la  protrazione  del  termine  di  cui
 all'art. 17 d.P.R. n. 602 del 1973;
      che,  escluso ogni irrazionale prolungamento dell'intervallo tra
 produzione del reddito ed esazione dell'imposta mediante  ruoli,  non
 reggono neppure i rilievi della Commissione di Cosenza, stante che il
 prolungamento del termine e' giustificato  dalla  detta  complessita'
 degli accertamenti;
    Visti  gli  artt.  26  l.  11  marzo  1953  n.87  e  9 delle Norme
 integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;