ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 22 del d.P.R.
 26 ottobre 1972, n. 643 (Incremento di valore degli immobili)  e  del
 d.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  636  (Revisione  della disciplina del
 contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 5  dicembre
 1980  dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova, iscritta
 al n. 553 del registro ordinanze 1983  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 329 dell'anno 1983;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto che con ordinanza emessa il 5 dicembre 1980 (pervenuta il
 20 giugno 1983) dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova
 e'    stata   sollevata   questione   incidentale   di   legittimita'
 costituzionale "dell'art.22 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643  e  del
 d.P.R.  26  ottobre  1972  n.  636,  nella  parte  in  cui,  tra loro
 combinandosi  ed  integrandosi,  escludono  la  potesta'  del  comune
 destinatario  del gettito dell'imposta INVIM di ricorrere in giudizio
 davanti alle commissioni tributarie a tutela  del  proprio  interesse
 legittimo   alla   correttezza   del   procedimento  di  accertamento
 dell'imposta compiuto dall'ufficio del registro", per  contrasto  con
 gli artt. 24 e 113 Cost.;
      che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione;
    Considerato  che  il  Collegio  a quo, dopo aver premesso che "gli
 eventuali vizi" deducibili in sede giurisdizionale "possono essere di
 due  tipi:  di  legittimita'  e  di merito", osserva che "nel caso in
 esame e' chiaramente denunciato un vizio del secondo tipo, perche' la
 procedura   e'   stata   formalmente   corretta",   trattandosi,   in
 fattispecie, di  mere  rettificazioni  di  valore,  a  seguito  della
 relativa stima effettuata dall'UTE;
      che  pertanto  la  questione  -  non attenendo alla tutela di un
 interesse  legittimo  -  e'  priva  di  rilevanza  e  va   dichiarata
 manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9
 delle  Norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
 costituzionale;