ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Incremento di valore degli immobili) e del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1980 dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova, iscritta al n. 553 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 329 dell'anno 1983; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con ordinanza emessa il 5 dicembre 1980 (pervenuta il 20 giugno 1983) dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova e' stata sollevata questione incidentale di legittimita' costituzionale "dell'art.22 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 e del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, nella parte in cui, tra loro combinandosi ed integrandosi, escludono la potesta' del comune destinatario del gettito dell'imposta INVIM di ricorrere in giudizio davanti alle commissioni tributarie a tutela del proprio interesse legittimo alla correttezza del procedimento di accertamento dell'imposta compiuto dall'ufficio del registro", per contrasto con gli artt. 24 e 113 Cost.; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione; Considerato che il Collegio a quo, dopo aver premesso che "gli eventuali vizi" deducibili in sede giurisdizionale "possono essere di due tipi: di legittimita' e di merito", osserva che "nel caso in esame e' chiaramente denunciato un vizio del secondo tipo, perche' la procedura e' stata formalmente corretta", trattandosi, in fattispecie, di mere rettificazioni di valore, a seguito della relativa stima effettuata dall'UTE; che pertanto la questione - non attenendo alla tutela di un interesse legittimo - e' priva di rilevanza e va dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;