ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 24 del d.P.R.
 26  ottobre  1972,  n.   643   (Istituzione   dell'imposta   comunale
 sull'incremento  di  valore  degli  immobili), promosso con ordinanza
 emessa il 13 ottobre 1976 dalla Commissione tributaria di primo grado
 di Genova, iscritta al n.985 del registro ordinanze 1983 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 95 dell'anno 1984;
    Visti  l'atto  di costituzione del Comune di Genova nonche' l'atto
 di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto che con ordinanza emessa il 13 ottobre 1976 (pervenuta il
 16 novembre 1983) la Commissione tributaria di primo grado di  Genova
 ha  sollevato  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 24
 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643  -  Istituzione  dell'imposta  comunale
 sull'incremento  di valore degli immobili, nella parte in cui prevede
 una soprattassa di valore doppio nei confronti del  contribuente  che
 proponga  ricorso  avverso  l'accertamento  dell'Ufficio  (qualora il
 ricorso venga respinto), rispetto alla soprattassa stabilita per  chi
 non  impugni  detto  accertamento,  per  contrasto  con il diritto di
 difesa sancito dall'art. 24 Cost.;
      che  la  norma viene inoltre censurata in quanto la prescrizione
 della soprattassa contrasterebbe con  il  principio  della  capacita'
 contributiva  perche', commisurata all'imposta, non tiene conto della
 diminuzione del valore  della  moneta  per  effetto  dell'inflazione,
 cosi' violando l'art. 53, primo comma, Cost.;
      che  avanti  a questa Corte ha spiegato intervento il Presidente
 del  Consiglio  dei  ministri,  richiedendo  una   dichiarazione   di
 infondatezza;
    Considerato che, in relazione al primo profilo, va ribadito che il
 diritto di cui all'art. 24 Cost. viene leso solo se esso  risulti  di
 difficile o impossibile esplicazione; e non contrasta con il precetto
 costituzionale la norma che preveda  l'irrogazione  di  una  sanzione
 pecuniaria  a  carico della parte soccombente, non essendo il diritto
 alla tutela  giurisdizionale  cosi'  assoluto  ed  incondizionato  da
 consentire scopi sterili e dilatori (sentenza n. 69 del 1964);
      che,  poi,  in  riferimento  al  dedotto contrasto con l'art.53,
 primo comma, Cost., in quanto la norma non tiene conto  del  fenomeno
 inflattivo,  va  tenuta  ferma l'inapplicabilita' del principio della
 capacita' contributiva alle prestazioni pecuniarie previste a  titolo
 sanzionatorio,  che  non  assolvono, pertanto, alle finalita' proprie
 dei tributi (sentenza n.109 del 1973);
      che,  peraltro,  ove  fosse  in  contestazione  la piu' generale
 incidenza del fenomeno inflattivo nella determinazione dell'Invim  il
 Collegio  rimettente  ha  omesso  l'impugnazione delle relative norme
 regolatrici (sul punto, comunque, sentenza n. 239 del 1983);
    Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9
 delle  Norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
 costituzionale;