ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  21, primo
 comma, n. 2, della legge 13  aprile  1977,  n.  114  (Modifiche  alla
 disciplina  dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso
 con ordinanza emessa il 3 luglio 1984 dalla Commissione tributaria di
 primo grado di Roma, iscritta al n. 563 del registro ordinanze 1985 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  5,  prima
 serie speciale, dell'anno 1986;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto   che  con  ordinanza  emessa  il  3  luglio  1984  dalla
 Commissione tributaria  di  1›  grado  di  Roma  e'  stata  sollevata
 questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 21, primo comma,
 n. 2, della l. 13 aprile 1977,  n.  114  (Modifiche  alla  disciplina
 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), la' dove e' previsto
 che dall'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche  liquidata  per
 l'anno 1975 nei confronti di ciascuno dei coniugi si scomputi, sempre
 che risulti dai  documenti  allegati  alla  dichiarazione  presentata
 nell'anno  1976,  la  somma  gia' versata ai sensi dell'art. 17 della
 legge 2 dicembre 1975, n. 576, ripartita  fra  i  coniugi  stessi  in
 proporzione  all'ammontare  delle  imposte liquidate nei confronti di
 ciascuno di essi "al lordo delle ritenute d'acconto";
      che  la  norma,  secondo  il  Collegio  rimettente,  operando la
 ripartizione al  lordo  delle  dette  ritenute  avvantaggerebbe  l'un
 coniuge   a   danno   dell'altro,   con   violazione   del  principio
 d'eguaglianza in generale e dei coniugi in particolare (artt. 3 e  29
 Cost.);
      che  e'  stata  sollevata,  altresi',  questione di legittimita'
 costituzionale del successivo comma dello stesso art.  21,  legge  n.
 114,  nella parte in cui dispone circa il pagamento degli interessi e
 della soprattassa previsti;
      che   e'   intervenuta   l'Avvocatura   generale   dello  Stato,
 concludendo per l'infondatezza delle dedotte questioni;
    Considerato   che   la  normativa  concerne  la  nuova  disciplina
 dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,   operante   nei
 confronti   dei   coniugi   posteriormente   alla   dichiarazione  di
 illegittimita' costituzionale in tema di cumulo di redditi  (sentenza
 n.  179  del 1976), introdotta con la l. 13 aprile 1977, n. 114, onde
 regolare le passate imposizioni;
      che  dovendosi  ripartire  tra i coniugi i versamenti operati in
 sede di imposizione congiunta, il legislatore  vi  ha  provveduto  in
 proporzione  all'ammontare  - al lordo delle ritenute - delle imposte
 liquidate nei confronti di ciascuno di essi;
      che  il  criterio  seguito  non appare irrazionale e arbitrario,
 poiche'  la  precedente  tassazione  congiunta   restava   certamente
 influenzata   dal  coacervo  dei  redditi  sicche'  nella  disciplina
 intertemporale successiva occorreva, nei limiti  in  cui  cio'  fosse
 reso possibile, e con valutazione discrezionalmente esercitata, tener
 conto del lordo d'imposta, cosi'  risalendo  in  apice  all'incidenza
 dell'ammontare di ciascun reddito;
      che  il Collegio a quo denuncia altresi' la violazione dell'art.
 23  Cost.,  sull'assunto  che   "l'obbligo   degli   interessi   come
 obbligazione    patrimoniale,    non    esisteva   al   tempo   della
 dichiarazione", nonche' del successivo  art.  25,  secondo  comma,  a
 tenore  del quale sarebbe escluso ogni tipo di sanzione per fatti non
 considerati dalla legge come illeciti al momento in  cui  sono  stati
 commessi;
      che  peraltro,  contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza
 di rimessione, a mente dell'ultima parte  dell'indicato  comma  resta
 escluso  che  interessi  e  soprattassa  possano  conseguire al nuovo
 sistema di liquidazione, restando colpite unicamente le irregolarita'
 anteriori, desumibili, cioe', dalla dichiarazione originaria;
    Visti  gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87,
 e 9  delle  Norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;