ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 724, secondo
 comma, e 751 del codice civile, promosso con ordinanza emessa  il  26
 settembre  1980  dal  Tribunale  di  Pinerolo, iscritta al n. 481 del
 registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 297 dell'anno 1981;
    Visti  gli  atti  di costituzione di Caroni Marcella e di Cravetto
 Vittorio e Alessandro;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che  nel  corso  di un procedimento civile per divisione
 ereditaria vertente tra Portis Giuliana e Cravetto Vittorio ed altri,
 il  Tribunale  di  Pinerolo,  su  eccezione  di  una  delle parti, ha
 sollevato, con ordinanza emessa il 26 settembre  1980,  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 724, secondo comma, e 751 del
 codice  civile,  in  riferimento  all'art.  3   della   Costituzione,
 rilevando  che  tali norme, prendendo come criterio di riferimento il
 principio nominalistico, rapportato al  momento  dell'apertura  della
 successione,   sia  ai  fini  della  determinazione  delle  somme  da
 conferire alla massa ereditaria nel caso di collazione  di  denaro  e
 sia  ai  fini della determinazione delle somme da imputare alla quota
 ereditaria nel caso di debiti dell'erede verso il defunto e  verso  i
 coeredi  in  dipendenza della gestione dell'eredita', determinano una
 ingiustificata disparita' di trattamento tra eredi che sono  debitori
 di  denaro  verso  la  massa  ereditaria  ed  eredi  beneficiati  con
 immobili, risolventesi in danno di  questi  ultimi  in  misura  tanto
 maggiore  quanto  piu'  remota  sia stata la donazione di denaro o la
 nascita del debito di denato in capo all'erede;
      che  nel giudizio dinanzi a questa Corte le parti private, nelle
 memorie di costituzione, hanno, rispettivamente,  concluso  chiedendo
 la  declaratoria  d'illegittimita'  delle  norme  in  esame ovvero di
 infondatezza della questione;
    Considerato  che  questa  Corte,  con  sentenza n. 107 del 1981 ha
 dichiarato, tra l'altro, non fondata, in relazione all'art.  3  della
 Costituzione,  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 751  del  codice  civile,  e,  prendendo  in  esame  il   trattamento
 differenziato  della collazione di denaro rispetto alla collazione di
 beni immobili e gli effetti della svalutazione monetaria rispetto  ai
 due  tipi  di imputazione, ha escluso che il principio nominalistico,
 come parametro di riferimento per la collazione di  denaro,  comporti
 violazione,    per    difformita'   di   trattamento,   del   dettato
 costituzionale;
      che  l'odierna ordinanza di rimessione ripropone, per arogmenti,
 profili e parametro una questione analoga  a  quella  gia'  presa  in
 esame  con  la  citata  sentenza n. 107 del 1981, coinvolgendo, oltre
 all'art. 751 del codice civile,  anche  l'art.  724,  secondo  comma,
 dello  stesso  codice,  che  sottintende anch'esso l'applicazione del
 principio nominalistico;
      che,  peraltro,  non  ravvisandosi argomentazioni o motivi nuovi
 rispetto a quelli a suo  tempo  presi  in  esame,  va  dichiarata  la
 manifesta infondatezza della questione;
    Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87,
 e 9  delle  Norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale.