ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 677 del codice
 penale, promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1981 dal  Pretore
 di Napoli, iscritta al n. 41 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 dell'anno 1982;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Napoli, con ordinanza emessa il 30
 ottobre 1981, in un procedimento penale per violazione dell'art.  677
 del codice penale, ha dubitato della legittimita' di detta norma, che
 punisce l'omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano
 rovina,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  42, secondo comma, della
 Costituzione;
      che nel giudizio innanzi alla Corte e' intervenuto il Presidente
 del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  dall'Avvocatura  dello
 Stato,   che   ha   eccepito  l'inammissibilita'  ed,  in  subordine,
 l'infondatezza della questione;
    Considerato  che  la  proposta impugnativa del citato art. 677 del
 codice  penale   e'   espressamente   circoscritta   all'ipotesi   di
 "indiscriminata"   estensione   della   incriminazione   (anche)   in
 situazioni di sproporzione tra il costo dei lavori  richiesti  ed  il
 valore del manufatto;
      che,  peraltro,  dalla  motivazione  del provvedimento di rinvio
 (che si limita a far riferimento alla  misura  del  canone  locatizio
 percepito  dal  proprietario, senza prendere in alcuna considerazione
 il valore  oggettivo  dell'immobile,  anche  in  relazione  a  quello
 dell'area  su  cui  insiste)  non risulta che una situazione siffatta
 ricorra nel caso di specie;
      che,  pertanto,  in  difetto  di  motivazione circa la rilevanza
 della  questione  la  stessa   va   dichiarata   inammissibile,   pur
 nell'auspicio  che  de iure condendo, possa essere prevista una forma
 d'intervento  diretto  e  sostitutivo  sull'immobile   dell'autorita'
 amministrativa     nell'ipotesi     di    accertata    impossibilita'
 dell'effettuazione dei lavori;
    Visti  gli  artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;