ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 677 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1981 dal Pretore di Napoli, iscritta al n. 41 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 dell'anno 1982; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto che il Pretore di Napoli, con ordinanza emessa il 30 ottobre 1981, in un procedimento penale per violazione dell'art. 677 del codice penale, ha dubitato della legittimita' di detta norma, che punisce l'omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina, in riferimento agli artt. 3 e 42, secondo comma, della Costituzione; che nel giudizio innanzi alla Corte e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha eccepito l'inammissibilita' ed, in subordine, l'infondatezza della questione; Considerato che la proposta impugnativa del citato art. 677 del codice penale e' espressamente circoscritta all'ipotesi di "indiscriminata" estensione della incriminazione (anche) in situazioni di sproporzione tra il costo dei lavori richiesti ed il valore del manufatto; che, peraltro, dalla motivazione del provvedimento di rinvio (che si limita a far riferimento alla misura del canone locatizio percepito dal proprietario, senza prendere in alcuna considerazione il valore oggettivo dell'immobile, anche in relazione a quello dell'area su cui insiste) non risulta che una situazione siffatta ricorra nel caso di specie; che, pertanto, in difetto di motivazione circa la rilevanza della questione la stessa va dichiarata inammissibile, pur nell'auspicio che de iure condendo, possa essere prevista una forma d'intervento diretto e sostitutivo sull'immobile dell'autorita' amministrativa nell'ipotesi di accertata impossibilita' dell'effettuazione dei lavori; Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;