ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 5
 novembre 1949, n. 1182 ("Norme  di  attuazione  dello  Statuto  della
 Regione   siciliana   nelle  materie  relative  all'industria  ed  al
 commercio"), promosso con ordinanza emessa il  9  dicembre  1983  dal
 Giudice  conciliatore  di  Palermo,  iscritta  al  n. 84 del registro
 ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 176 dell'anno 1984;
    Visto  l'atto  di  costituzione  della  Regione  siciliana nonche'
 l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  una controversia tra una impresa di
 assicurazioni ed alcuni assicurati, relativa al mancato pagamento  di
 rate   di   premio   per  responsabilita'  civile  auto,  il  Giudice
 conciliatore di Palermo ha  sollevato,  in  riferimento  all'art.  3,
 primo   comma,   della   Costituzione,   questione   di  legittimita'
 costituzionale, dell'art. 4 del  d.P.R.  5  novembre  1949,  n.  1182
 ("Norme  di  attuazione  dello  Statuto della Regione siciliana nelle
 materie relative all'industria ed al commercio"), nella parte in  cui
 prevede  la competenza dell'Assessore per l'industria ed il commercio
 della Regione siciliana  ad  autorizzare  l'esercizio  dell'attivita'
 assicurativa;
      che  la  societa'  attrice  era  stata autorizzata all'esercizio
 dell'attivita'   dall'Assessore   per   l'industria   della   Regione
 siciliana, competenza che a parere del giudice a quo verrebbe a porsi
 in contrasto con la legge del 24 dicembre 1969, n. 990;
      che, inoltre, secondo l'ordinanza di rimessione, nell'ipotesi di
 sinistro verificatosi fuori dalla Sicilia, il danneggiato da  veicolo
 assicurato  con  impresa  come  sopra  autorizzata ma che versasse in
 stato di decozione, non potrebbe rivolgersi al Fondo di garanzia;
      che  e'  intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza
 del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha chiesto che la
 questione venga dichiarata inammissibile o comunque infondata;
      che  le  medesime conclusioni sono state precisate dalla Regione
 siciliana, intervenuta nel giudizio dinanzi alla Corte in persona del
 Presidente della Giunta regionale;
    Considerato  che il giudice a quo, adito con azione di opposizione
 a decreti ingiuntivi emessi per il  pagamento  di  ratei  scaduti  di
 assicurazione  per  R.C.A.,  non  ha  menomamente  motivato  circa la
 rilevanza della questione,  viceversa  prospettando  la  medesima  in
 termini  del tutto astratti nonche' in riferimento ad una fattispecie
 puramente eventuale;
      che,  pertanto,  il  giudizio di legittimita' costituzionale non
 puo' essere ammesso;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;