ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 444, primo
 comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza  emessa
 il  23  ottobre  1985  dal  Pretore  di  Roma, iscritta al n. 907 del
 registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1986;
    Visti   gli   atti   di   costituzione   di  Tittarelli  Fulvio  e
 dell'I.N.P.S.,  nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del
 Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che nel procedimento civile diretto al riconoscimento di
 un trattamento pensionistico piu' favorevole, iniziato da  Tittarelli
 Fulvio   nei   confronti   dell'I.N.P.S.,   il   Pretore   di   Roma,
 sull'eccezione di incompetenza territoriale  sollevata  dalla  difesa
 dell'I.N.P.S.  ai sensi del combinato disposto degli artt. 444, primo
 comma, e 5 del codice di procedura civile, constatato che l'attore al
 momento  della  proposizione  della domanda risiedeva all'estero, con
 ordinanza emessa il 23 ottobre 1985, ha sollevato d'ufficio questione
 di  legittimita'  costituzionale,  in riferimento agli artt. 3, primo
 comma, 24, primo  comma,  e  25,  primo  comma,  della  Costituzione,
 dell'art.  444, primo comma, del codice di procedura civile, che, per
 le cause in materia  di  assistenza  e  di  previdenza  obbligatorie,
 determina il foro territorialmente competente in riferimento al luogo
 di residenza dell'attore;
      che  il giudice a quo osserva come la norma denunziata, dettando
 un criterio inderogabile di competenza territoriale, ponga  l'attore,
 siccome residente all'estero, nell'impossibilita' di adire il giudice
 italiano a difesa  dei  propri  diritti  con  conseguente  violazione
 dell'art.  24,  primo  comma,  della Costituzione, per il quale tutti
 debbono potere agire  in  giudizio  a  tutela  dei  diritti  e  degli
 interessi  legittimi,  nonche'  dell'art.  25,  primo comma, il quale
 impone che siano prefissati i criteri per la competenza in  relazione
 a  qualsiasi controversia da instaurarsi davanti al giudice italiano,
 ed infine dell'art. 3, primo comma, in quanto  i  cittadini  italiani
 residenti  all'estero,  in  materia  previdenziale, sarebbero esclusi
 dalla tutela giurisdizionale;
      che  nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituite le parti
 private  concludendo  l'attore  per  l'infondatezza  e   rimettendosi
 l'I.N.P.S. alla decisione della Corte;
      che  l'Avvocatura  dello Stato ha chiesto che la questione venga
 dichiarata infondata;
    Considerato  che,  diversamente da quanto affermato nell'ordinanza
 di rimessione, nessuna lesione o limitazione del  diritto  di  difesa
 deriva dalla norma censurata all'attore in controversie previdenziali
 che risieda  all'estero,  in  quanto  l'attuale  sistema  processuale
 (artt.  444,  413,  18  e  19 c.p.c.) consente di individuare il foro
 competente per territorio anche  nell'ipotesi  in  cui  l'attore  sia
 residente  all'estero;  e tanto per il richiamo operato dall'art. 444
 all'art. 413 e da quest'ultimo all'art. 18 del  codice  di  procedura
 civile,  prefigurante  in  subordine  l'ipotesi  della competenza del
 giudice del luogo in cui ha residenza, domicilio e dimora o  sede  la
 controparte   quando   risulti   inapplicabile  il  foro  speciale  e
 inderogabile della residenza dell'attore;
      che,  pertanto,  nessuna  vanificazione  del  diritto  di difesa
 (artt. 24 e 25 Cost.) e' ravvisabile nella fattispecie in esame;  ne'
 alcuna  violazione  del  principio  di eguaglianza (art. 3 Cost.), il
 quale non esclude, come e' pacifica giurisprudenza di  questa  Corte,
 un trattamento diversificato di situazioni non eguali;
    Visti  gli  artt.  26  della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle
 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;