ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge 23 aprile 1981, n. 154, recante: "Norme in materia di ineleggibilita' ed incopatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale ed in materia di incompatibilita' degli addetti al servizio sanitario nazionale", promosso con ricorso del Presidente della Giunta regionale della Sardegna, notificato il 27 maggio 1981, depositato in cancelleria il 5 giugno (successivo) ed iscritto al n. 26 del registro ricorsi 1981. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco; Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Regione Sardegna e l'avv. Sergio Laporta dello Stato per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 27 maggio 1981 la Regione Sardegna ha sollevato - nell'ipotesi che fosse ritenuta applicabile alla Regione stessa - questione di legittimita' costituzionale della legge statale 23 aprile 1981, n. 154 ("Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, circoscrizionale ed in materia di incompatibilita' degli addetti al servizio sanitario nazionale") nel suo complesso e, in via subordinata, degli artt. 1 e 4 per addotto contrasto con le disposizioni dello Statuto speciale di autonomia approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e modificato con legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1. 2. - Premesso che la citata legge statale non dovrebbe essere ritenuta applicabile alla Regione Sardegna, posto che non ha abrogato il d.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1462, emanato in attuazione degli artt. 17 e 55 dello Statuto, recante "norme per la prima elezione del Consiglio regionale della Sardegna" e dettante una specifica e compiuta disciplina delle cause di ineleggibilita', si afferma in ricorso che ove, peraltro, la legge n. 154 del 1981 fosse applicabile anche alla Regione sarda, essa sarebbe incostituzionale in quanto non specificamente emessa per la Sardegna, in contrasto col "significato" da attribuire all'art. 17 dello Statuto che, dopo aver contemplato tre casi di incompatibilita', prevede, all'ultimo comma, che gli altri casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' sono stabiliti con legge dello Stato. La ritenuta necessita' di una specifica norma statale sarebbe avallata da un triplice ordine di considerazioni: a) dalla specialita' dell'autonomia della Sardegna, le cui forme e condizioni particolari sono garantite dall'art. 116 Cost.; b) dall'orientamento costantemente seguito dal legislatore statale che - eccezion fatta per il Trentino Alto Adige e per la Sicilia, dove i casi di ineleggibilita' ed incompatibilita' sono disciplinati con leggi regionali - ha sempre dettato norme elettorali di carattere generale per le sole regioni a statuto ordinario, apprestando specifiche disposizioni per la Sardegna, Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia; c) dal richiamo operato dal d.P.R. n. 1462 del 1948 alle disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e dalla conseguente inammissibilita' dell'assimilazione dei consiglieri delle regioni a statuto speciale ai consiglieri comunali e provinciali. 3. - In ogni caso - si afferma in ricorso - l'art. 4 della legge in parola, stabilendo che la carica di consigliere regionale e' incompatibile con quella di sindaco di qualunque comune compreso nel territorio della Regione, sarebbe in palese contrasto con la norma statutaria di cui all'art. 17, secondo comma, legge costituzionale n. 3 del 1948, la quale, invece, detta che "l'ufficio di consigliere regionale e' incompatibile con quello... di un sindaco di un comune con popolazione superiore a diecimila abitanti". Ne' - si afferma testualmente - potrebbe "obiettarsi che l'ultimo comma dell'art. 17 demanda alla legge dello Stato di stabilire gli altri casi di incompatibilita', perche' proprio questa precisa dizione fissa l'assoluta inderogabilita' del caso di incompatibilita' esplicitamente previsto dalla norma statutaria". 4. - Evidentemente - conclude la Regione Sardegna - appare del pari l'incostituzionalita' dell'art. 1 della legge n. 154 del 1981 laddove stabilisce che "sono eleggibili a consigliere regionale... gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto..." in riferimento all'art. 17, primo comma, dello Statuto speciale d'autonomia, secondo il quale "e' elettore ed eleggibile al consiglio regionale chi e' iscritto nelle liste elettorali della Regione". 5. - l'Avvocatura dello Stato, costituitasi per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che il ricorso venga rigettato. Premesso che l'art. 122 Cost. distingue tra le norme che disciplinano il sistema di elezione da quelle sull'elettorato passivo, che la Corte costituzionale, con sentenze n. 105 del 1957, n. 60 del 1966 e n. 108 del 1968, ha statuito debba avere una disciplina uniforme per tutti i cittadini e per tutto il territorio nazionale a mente dell'art. 51 Cost., si osserva sostanzialmente in atto di intervento che nessun dubbio puo' sussistere sulla diretta applicabilita' della legge impugnata alla Sardegna, attesa la riserva di legge statale espressamente posta dalla norma statutaria ed i limiti anche temporali fissati dall'art. 55, secondo comma, dello Statuto, alla efficacia del d.P.R. n. 1462 del 1948, concernente solo la prima elezione del Consiglio regionale e contenente un richiamo alle disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati esclusivamente ai fini della disciplina delle elezioni (oggi direttamente regolate dalla legge regione sarda 23 marzo 1961, n. 4), non gia' dei casi di ineleggibilita' ed incompatibilita'. Nel merito l'Avvocatura rileva che la legge impugnata si e' limitata, con l'art. 4, a fissare un ulteriore caso di incompatibilita' che si aggiunge ai tre gia' previsti dall'art. 17, secondo comma, dello Statuto; e con l'art. 1 a stabilire una regola che non e' ovviamente applicabile nella Regione Sardegna attesa la diversa disposizione statutaria, di rango costituzionale e di carattere speciale, che stabilisce che e' eleggibile al Consiglio regionale chi e' iscritto nelle liste elettorali della Regione. Ma cio' ovviamente non comporta la illegittimita' costituzionale della norma statale, che trova piena applicazione in tutto il restante territorio della Repubblica. Considerato in diritto 1. - La questione di legittimita' costituzionale, sollevata in via principale dal Presidente della regione Sardegna va dichiarata inammissibile, stante l'erroneita' del presupposto da cui essa muove, consistente nella ritenuta applicabilita' anche alle elezioni dei consiglieri regionali sardi dei casi di ineleggibilita' ed incompatibilita' disciplinati dalla legge statale 23 aprile 1981 n. 154. 2. - Invero, il rapporto tra lo statuto regionale sardo e la citata legge n. 154 del 1981 si configura nella parte che interessa, non soltanto in termini di sovraordinazione della norma costituzionale rispetto a quella ordinaria, ma anche quale rapporto fra legge speciale e legge ordinaria: la disciplina dei casi suddetti trova cioe' la sua speciale regolamentazione nello statuto regionale e nelle relative norme di attuazione, con la conseguenza che la disciplina dei medesimi casi, dettata in via generale con legge dello Stato, non puo' configurarsi, per tale ragione, come automaticamente derogatoria o integrativa di quella speciale. Cio' dicasi non solo con riferimento ai casi di ineleggibilita' di cui all'art. 1 della legge n. 154 del 1981, ma altresi' con particolare riguardo a quelli di incompatibilita' sanciti dal successivo art. 4, dovendosi, relativamente ad essi e per le teste' esposte ragioni, osservare che se tale norma avesse inteso riferirsi alla regione ricorrente, muovendosi nello spazio proprio della riserva di cui all'art. 17 dello Statuto di tale regione, avrebbe dovuto in tal senso contenere una espressa previsione.