ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge regionale approvata il 29 aprile 1982 e riapprovata il 15 giugno 1982, recante "Provvedimenti straordinari di formazione lavoro per infermieri professionali", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2 luglio 1982, depositato in cancelleria l'8 luglio successivo ed iscritto al n. 30 del registro ricorsi 1982. Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti. Ritenuto in fatto Con la legge impugnata dal titolo "Provvedimenti straordinari di formazione lavoro per infermieri professionali", la Regione Toscana ha previsto una tantum la stipulazione di contratti biennali di formazione lavoro con gli allievi frequentanti il secondo e terzo anno dei corsi per infermiere professionale previsti dal piano regionale di formazione del personale infermieristico. A questo fine, entro l'aprile 1982 i Comitati di gestione delle U.S.L. dovevano proporre alla Giunta regionale il numero di tali contratti da attivare. Entro il giugno successivo, la Giunta regionale doveva proporre al Consiglio, per la sua approvazione, il numero complessivo dei contratti da stipulare e la ripartizione dei medesimi fra le varie unita' sanitarie locali. Tali contratti dovevano prevedere un orario settimanale di collaborazione nei servizi fissato in 20 ore settimanali per gli allievi del secondo anno di corso e in 24 ore per quelli del terzo anno, instaurandosi cosi' con le U.S.L. un rapporto di lavoro a tempo determinato, con trattamento di previdenza e quiescenza, con una spesa prevista di sei miliardi per l'esercizio 1982 e rinvio agli stanziamenti di bilancio per gli esercizi 1983 e 1984. Il Governo, nei due rinvii disposti e nel presente ricorso, lamenta l'alterazione delle caratteristiche dell'istituto del tirocinio pratico degli studenti dei corsi per infermiere professionale previsto dal d.P.R. 13 ottobre 1975, n. 867, che ha previsto soltanto, tra i programmi di insegnamento, il tirocinio pratico guidato in reparti ospedalieri; visite documentative in centri ospedalieri; tirocinio con progressiva responsabilizzazione in reparti specializzati nelle corsie branche chirurgiche e mediche di insegnamento. Secondo il ricorso, infine, la legge impugnata viola anche la legge 26 gennaio 1982, n. 12, (che ha convertito il d.l. 26 novembre 1981, n. 678, concernente il blocco degli organici delle unita' sanitarie locali) che vieta qualunque incremento negli organici delle U.S.L., anche se temporaneo e mediante semplice incarico, fino all'approvazione (non ancora avvenuta) del piano sanitario nazionale ed alle leggi di approvazione dei piani sanitari regionali. La Regione Toscana non si e' costituita. Considerato in diritto Come risulta dalla narrativa in fatto, l'intervento straordinario previsto dalla legge regionale impugnata non puo' piu' essere realizzato perche' gli allievi del secondo e terzo anno dei corsi per infermieri professionali dell'anno 1982, che avrebbero dovuto beneficiare della possibilita' di stipulare i previsti contratti di formazione lavoro, hanno oggi perso la qualifica di studenti dei suddetti corsi. Ne', trattandosi di un provvedimento una tantum, la si potrebbe senz'altro applicare agli attuali studenti dei corsi per infermieri, essendo rimessa esclusivamente al legislatore regionale la valutazione della sua perdurante opportunita'. Opportunita' che non puo' essere presupposta, oltreche' per il rilevato carattere straordinario dell'intervento, anche perche' nel successivo piano sanitario regionale 1984-1986, che pur prevede uno specifico allegato relativo alla formazione del personale (legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70, all. q), nessun cenno e' fatto ai contratti di formazione lavoro previsti dalla legge impugnata. Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere.