ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale della legge regionale
 approvata il 29 aprile 1982 e riapprovata il 15 giugno 1982,  recante
 "Provvedimenti  straordinari  di  formazione  lavoro  per  infermieri
 professionali", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
 ministri,  notificato il 2 luglio 1982, depositato in cancelleria l'8
 luglio successivo ed iscritto al n. 30 del registro ricorsi 1982.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti.
                           Ritenuto in fatto
    Con  la  legge impugnata dal titolo "Provvedimenti straordinari di
 formazione lavoro per infermieri professionali", la  Regione  Toscana
 ha  previsto  una  tantum  la  stipulazione  di contratti biennali di
 formazione lavoro con gli allievi frequentanti  il  secondo  e  terzo
 anno  dei  corsi  per  infermiere  professionale  previsti  dal piano
 regionale di formazione del personale infermieristico.
    A  questo  fine,  entro l'aprile 1982 i Comitati di gestione delle
 U.S.L. dovevano proporre alla Giunta  regionale  il  numero  di  tali
 contratti   da  attivare.  Entro  il  giugno  successivo,  la  Giunta
 regionale doveva proporre al Consiglio, per la sua  approvazione,  il
 numero  complessivo  dei contratti da stipulare e la ripartizione dei
 medesimi fra le varie unita' sanitarie locali.
    Tali   contratti  dovevano  prevedere  un  orario  settimanale  di
 collaborazione nei servizi fissato in  20  ore  settimanali  per  gli
 allievi  del  secondo  anno di corso e in 24 ore per quelli del terzo
 anno, instaurandosi cosi' con le U.S.L. un rapporto di lavoro a tempo
 determinato,  con  trattamento  di  previdenza  e quiescenza, con una
 spesa prevista di sei miliardi per l'esercizio  1982  e  rinvio  agli
 stanziamenti di bilancio per gli esercizi 1983 e 1984.
    Il  Governo,  nei  due  rinvii  disposti  e  nel presente ricorso,
 lamenta  l'alterazione  delle   caratteristiche   dell'istituto   del
 tirocinio   pratico   degli   studenti   dei   corsi  per  infermiere
 professionale previsto dal d.P.R. 13 ottobre 1975,  n.  867,  che  ha
 previsto  soltanto,  tra  i  programmi  di insegnamento, il tirocinio
 pratico guidato  in  reparti  ospedalieri;  visite  documentative  in
 centri ospedalieri; tirocinio con progressiva responsabilizzazione in
 reparti specializzati nelle corsie branche chirurgiche e  mediche  di
 insegnamento.
    Secondo  il  ricorso,  infine,  la  legge impugnata viola anche la
 legge 26 gennaio 1982, n. 12, (che ha convertito il d.l. 26  novembre
 1981,  n.  678,  concernente  il  blocco  degli organici delle unita'
 sanitarie locali) che vieta qualunque incremento negli organici delle
 U.S.L.,  anche  se  temporaneo  e  mediante  semplice  incarico, fino
 all'approvazione (non ancora avvenuta) del piano sanitario  nazionale
 ed alle leggi di approvazione dei piani sanitari regionali.
    La Regione Toscana non si e' costituita.
                         Considerato in diritto
    Come  risulta dalla narrativa in fatto, l'intervento straordinario
 previsto  dalla  legge  regionale  impugnata  non  puo'  piu'  essere
 realizzato perche' gli allievi del secondo e terzo anno dei corsi per
 infermieri  professionali  dell'anno  1982,  che   avrebbero   dovuto
 beneficiare  della  possibilita' di stipulare i previsti contratti di
 formazione lavoro, hanno oggi perso  la  qualifica  di  studenti  dei
 suddetti  corsi.  Ne', trattandosi di un provvedimento una tantum, la
 si potrebbe senz'altro applicare agli attuali studenti dei corsi  per
 infermieri,  essendo  rimessa esclusivamente al legislatore regionale
 la valutazione della sua perdurante  opportunita'.  Opportunita'  che
 non  puo'  essere  presupposta,  oltreche'  per il rilevato carattere
 straordinario dell'intervento, anche  perche'  nel  successivo  piano
 sanitario regionale 1984-1986, che pur prevede uno specifico allegato
 relativo alla formazione del personale (legge  regionale  6  dicembre
 1984,  n.  70,  all.  q),  nessun  cenno  e'  fatto  ai  contratti di
 formazione  lavoro  previsti  dalla  legge  impugnata.  Va   pertanto
 dichiarata cessata la materia del contendere.