ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 25, secondo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 1982 dal Tribunale di Milano nei procedimenti civili riuniti vertenti tra l'I.N.P.S. e il Fallimento Smalterie di Corsico S.p.A., iscritta al n. 324 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 283 dell'anno 1982; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Tribunale di Milano, in sede di opposizione proposta dal curatore del fallimento della S.p.A. Smalterie di Corsico all'ammissione al passivo del credito vantato dall'I.N.P.S. a titolo di contributi per il trattamento di disoccupazione speciale e relative sanzioni civili, ha sollevato, con ordinanza in data 4 febbraio 1982, in relazione agli artt. 101, 102, 104, 24 e 25 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, secondo comma, della legge 23 aprile 1981 n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), nella parte in cui, interpretando autenticamente l'art. 8 della legge 5 novembre 1968 n. 1115 (Estensione in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati), ha riconosciuto il diritto al suddetto trattamento speciale di disoccupazione anche nei casi di cessazione totale dell'attivita' da parte di imprese industriali, per qualsiasi causa intervenuta e, quindi, anche in caso di fallimento; che gli addotti profili di incostituzionalita' concernono, in sostanza, il valore retroattivo che si asserisce surrettiziamente conferito alla citata legge attraverso lo strumento della qualificazione della stessa come legge di interpretazione autentica, mentre la relativa disciplina si presenterebbe come assolutamente innovativa rispetto alla precedente, per quanto concerne i casi in cui puo' essere riconosciuto il diritto al trattamento speciale di disoccupazione, e comporterebbe in tal guisa un'indebita ingerenza del legislatore nei procedimenti in corso; che la censura e' manifestamente infondata, essendo sufficiente rilevare che la retroattivita', cosi' come disposta, non confligge con l'art. 25 Cost., il quale vieta esclusivamente la retroattivita' della legge penale, secondo quanto ripetutamente osservato da questa Corte, non solo in termini generali, ma anche con specifico riguardo alla problematica in tema di leggi interpretative (v. sentt. n. 36 del 1985 e n. 23 del 1967); che non e' contestabile che il legislatore ordinario abbia il potere di dettare norme dall'applicazione delle quali possono derivare effetti nei riguardi dei procedimenti giudiziari in corso (v. Corte cost. sent. n. 77 del 1964, anch'essa con specifico riguardo a casi di leggi interpretative); che, infine, l'esegesi dell'art. 8 della legge 5 novembre 1968 n. 1115, consacrata in via di interpretazione autentica, concretava una lettura astrattamente plausibile della norma stessa, in ordine alla quale si erano presentate nell'esperienza giuridica non poche liti, cosi' da giustificare siffatta consacrazione, la cui conformita' ai precetti costituzionali si apprezza anche per la sua idoneita' ad impedire un'irrazionale disparita' di trattamento fra lavoratori ugualmente licenziati per cessazione totale dell'attivita' aziendale;