ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 18, nono comma, della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (di conversione con modifiche del d.l. 30 agosto 1968 n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio degli oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori della industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del centro nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle Ferrovie dello Stato), promossi con ordinanze emesse il 20 marzo 1981 dal Tribunale di Cagliari ed il 20 maggio 1981 dal Pretore di Cagliari, iscritte rispettivamente ai nn. 418 e 552 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 283 e 325 dell'anno 1981; Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Tribunale di Cagliari, con ordinanza in data 20 marzo 1981 ed il Pretore della stessa citta', con ordinanza in data 20 maggio 1981 hanno sollevato la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 18, nono comma, della legge 25 ottobre 1968 n. 1089 (di conversione con modif. del d.l. 30 agosto 1968 n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio degli oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del centro nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato), nella parte in cui, in violazione dell'art. 3 Cost., sanziona l'indebito calcolo di sgravi contributivi (risolventesi in una parziale omissione contributiva) in modo piu' severo della stessa completa omissione dei versamenti; che la questione appare manifestamente infondata per difetto di omogeneita' delle situazioni poste a confronto e conseguente razionalita' dei diversi trattamenti ad esse discrezionalmente riservate dal legislatore sul piano sanzionatorio; che, invero, la maggiore gravita' delle sanzioni previste per il calcolo indebito di sgravi contributivi trova giustificazione nel fatto che, attraverso tale comportamento il datore di lavoro viene, nella sostanza, a giovarsi sine titulo dell'erogazione dei fondi pubblici su cui grava l'onere della fiscalizzazione; e nel particolare sistema di operativita' degli sgravi, che il datore di lavoro e' abilitato ad operare direttamente, con possibilita' di controllo soltanto ex post da parte dell'Istituto previdenziale, cui si impone l'onere dell'esame capillare delle singole posizioni assicurative e delle varie operazioni contabili relative allo sgravio;