ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 18, nono comma,
 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (di  conversione  con  modifiche
 del  d.l.  30  agosto  1968  n.  918, recante provvidenze creditizie,
 agevolazioni fiscali e sgravio degli oneri sociali per favorire nuovi
 investimenti   nei   settori   della   industria,   del  commercio  e
 dell'artigianato e nuove norme  sui  territori  depressi  del  centro
 nord,  sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle Ferrovie dello
 Stato), promossi con ordinanze emesse il 20 marzo 1981 dal  Tribunale
 di  Cagliari  ed  il 20 maggio 1981 dal Pretore di Cagliari, iscritte
 rispettivamente ai nn. 418  e  552  del  registro  ordinanze  1981  e
 pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica nn. 283 e 325
 dell'anno 1981;
    Visti  gli  atti di costituzione dell'I.N.P.S. nonche' gli atti di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Tribunale di Cagliari, con ordinanza in data 20
 marzo 1981 ed il Pretore della stessa citta', con ordinanza  in  data
 20   maggio   1981   hanno  sollevato  la  questione  incidentale  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 18, nono comma, della legge  25
 ottobre  1968  n.  1089 (di conversione con modif. del d.l. 30 agosto
 1968 n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni  fiscali  e
 sgravio  degli  oneri  sociali  per  favorire  nuovi investimenti nei
 settori dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato  e  nuove
 norme   sui   territori  depressi  del  centro  nord,  sulla  ricerca
 scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato), nella  parte
 in  cui, in violazione dell'art. 3 Cost., sanziona l'indebito calcolo
 di  sgravi  contributivi  (risolventesi  in  una  parziale  omissione
 contributiva) in modo piu' severo della stessa completa omissione dei
 versamenti;
      che  la questione appare manifestamente infondata per difetto di
 omogeneita'  delle  situazioni  poste  a  confronto   e   conseguente
 razionalita'   dei  diversi  trattamenti  ad  esse  discrezionalmente
 riservate dal legislatore sul piano sanzionatorio;
      che, invero, la maggiore gravita' delle sanzioni previste per il
 calcolo indebito di sgravi  contributivi  trova  giustificazione  nel
 fatto  che,  attraverso tale comportamento il datore di lavoro viene,
 nella sostanza, a giovarsi  sine  titulo  dell'erogazione  dei  fondi
 pubblici   su   cui   grava  l'onere  della  fiscalizzazione;  e  nel
 particolare sistema di operativita' degli sgravi, che  il  datore  di
 lavoro  e'  abilitato  ad  operare  direttamente, con possibilita' di
 controllo soltanto ex post da parte dell'Istituto previdenziale,  cui
 si  impone  l'onere  dell'esame  capillare  delle  singole  posizioni
 assicurative  e  delle  varie  operazioni  contabili  relative   allo
 sgravio;