ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1, secondo
 comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione  dei  trattamenti
 minimi  di  pensione  e  riordinamento  delle  norme  in  materia  di
 previdenza  dei  coltivatori  diretti  e  dei  coloni  e   mezzadri),
 dell'art. 19 della legge 22 luglio 1966, n. 613, dell'art. 2, secondo
 comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per
 il  miglioramento  dei  trattamenti  di  pensione  dell'assicurazione
 obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vechiaia  ed  i   superstiti),
 dell'art.  22  della  legge  21  luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla
 riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della  previdenza
 sociale) e dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione
 degli ordinamenti pensionistici  e  norme  in  materia  di  sicurezza
 sociale)  a  seguito  della  sentenza  n.  34  del  1981  della Corte
 costituzionale, promossi con ordinanze emesse il 3 febbraio 1982  dal
 Tribunale di Macerata, il 16 aprile 1982 dal Tribunale di Bolzano, il
 17 febbraio 1984 dal Pretore di Modena, il 21 agosto 1985 dal Pretore
 di  Bologna  ed il 12 luglio 1985 dalla Corte di cassazione, iscritte
 rispettivamente ai nn. 152 e 386 del registro ordinanze 1982,  al  n.
 436  del  registro  ordinanze 1984, al n.  812 del registro ordinanze
 1985 e al n. 154 del  registro  ordinanze  1986  e  pubblicate  nella
 Gazzetta  Ufficiale della Repubblica nn. 227 e 310 dell'anno 1982, n.
 273 dell'anno 1984 e nn. 20 e 30 prima serie speciale dell'anno 1986;
    Visti gli atti di costituzione di Russo Edmondo, dell'I.N.P.S., di
 Cuscini Giuseppina e di Pascoli Enrica;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  con  le  cinque  ordinanze  in  epigrafe sono state
 sollevate da altrettanti giudici, in relazione  agli  artt.  3  e  38
 Cost., le seguenti questioni di legittimita' costituzionale:
    A)  dell'art.  1,  comma secondo, della legge 9 gennaio 1963 n. 9,
 nella parte in cui nega, ai titolari di  pensione  diretta  a  carico
 dello  Stato,  l'integrazione al minimo della pensione di invalidita'
 cumulativamente  goduta  a  carico  del  fondo  speciale  coltivatori
 diretti,  mezzadri  e coloni (R.O. n. 152/82, emessa dal Tribunale di
 Macerata il 3 febbraio 1982);
    B)  dell'art. 19 della legge 22 luglio 1966 n. 613, nella parte in
 cui  esclude,  per  i   titolari   di   pensione   diretta   statale,
 l'integrazione  al minimo della pensione di invalidita' erogata dalla
 gestione speciale commercianti, qualora, per effetto del cumulo,  sia
 superato  il trattamento minimo garantito (R.O. n. 386/82, emessa dal
 Tribunale di Bolzano il 16 aprile 1982);
    C)  dell'art.  22  della legge 21 luglio 1965 n. 903, in relazione
 all'art. 2, secondo comma, lettera a) della legge 12 agosto  1962  n.
 1338   (quale   risulta   a   seguito   della  sentenza  della  Corte
 Costituzionale 12 febbraio 1981 n. 34)  e  nella  parte  in  cui  non
 prevede   che   la   pensione  di  riversibilita'  sia  calcolata  in
 proporzione  all'ammontare  della  pensione  diretta   integrata   al
 trattamento  minimo  che  il  titolare  della  pensione  assicurativa
 avrebbe  diritto  di  percepire  o  al  momento  della  morte  o  con
 riferimento  ai  periodi  anche  successivi  a  tale evento, se fosse
 ancora in vita e godesse della pensione diretta; e, subordinatamente,
 dell'art.  23  della  legge 30 aprile 1969 n. 153, nella parte in cui
 stabiliva, per il periodo anteriore all'entrata in vigore del d.l. 12
 settembre  1983  n.  463,  convertito nella legge 11 novembre 1983 n.
 638, che al titolare di pensione  di  riversibilita'  e  di  pensione
 diretta  l'integrazione  al  minimo  fosse corrisposta sulla pensione
 diretta e non invece su quella a carico della gestione  che  erogasse
 il trattamento minimo di importo piu' elevato (R.O. n. 436/84, emessa
 dal pretore di Modena il 17 febbraio 1984);
    D)  Degli artt. 2, secondo comma, lettera a) della legge 12 agosto
 1962 n. 1338; 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903 e 23  della  legge
 30  aprile 1969 n. 153, nella parte in cui, in violazione degli artt.
 3 e 38 Cost., escludono il diritto all'integrazione al  minimo  della
 pensione  di  riversibilita'  a  carico  dell'A.G.O. per chi sia gia'
 titolare di pensione di  riversibilita'  a  carico  della  C.P.D.E.L.
 (R.O.  n.  812/85, emessa il 21 agosto 1985 dal pretore di Bologna) o
 dello Stato (R.O. n. 154/86, emessa dalla Corte di Cassazione  il  12
 luglio 1985);
      che  le norme oggetto delle questioni sollevate dai Tribunali di
 Macerata e Bolzano  sono  state  gia'  dichiarate  costituzionalmente
 illegittime,  nelle  medesime  parti  cui  si  riferiscono le attuali
 censure, con la sentenza n. 102 del 1982;
      che,  per  quanto concerne le questioni sollevate dal pretore di
 Modena:
       1)  emerge dal contesto dell'ordinanza che la parte attrice nel
 giudizio a quo, titolare di pensione diretta a carico della  gestione
 speciale  coltivatori  diretti, mezzadri e coloni, aveva domandato in
 via  principale  l'integrazione   al   minimo   della   pensione   di
 riversibilita'   spettantele  a  carico  del  fondo  pensioni  per  i
 lavoratori dipendenti;
       2)  il  giudice adito ha ritenuto ostativo dell'accoglimento di
 tale domanda il disposto dell'art. 23 della legge n.  153  del  1969,
 disattendendo,   nel  contempo,  l'eccezione  di  incostituzionalita'
 sollevata dall'attrice relativamente a tale norma;
       3)  successivamente all'ordinanza di rimessione delle questioni
 di costituzionalita' rilevanti rispetto ad altre due domande proposte
 dalla  stessa  parte  attrice  in  rapporto di gradata subordinazione
 all'altra di cui sopra, questa Corte,  con  sentenza  n.  314  del  3
 dicembre 1985, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il citato
 art. 23 della legge n. 159 del 1969, nelle sue  residue  applicazioni
 non  dichiarate  costituzionalmente  illegittime  con  le  precedenti
 sentenze nn. 230/74 e 263/73, sicche' si impone la restituzione degli
 atti  al giudice a quo perche' riesamini la rilevanza delle questioni
 sollevate, tenendo presente quanto deciso con la stessa  sentenza  n.
 314/85  e  la  sua incidenza sulla norma per effetto della quale egli
 aveva ritenuto di dovere passare alla decisione sui suddetti  profili
 subordinati della domanda;
      che  le questioni sollevate dal pretore di Bologna e dalla Corte
 di Cassazione sono gia'  state  esaminate  da  questa  Corte  con  la
 ripetuta sentenza n. 314/85 e risultano coperte dalle declaratorie di
 illegittimita' ivi contenute: espressamente per cio' che concerne  il
 caso  di  cumulo della pensione di riversibilita' a carico dell'A.G.O
 con la pensione di riversibilita' statale; e,  per  l'altro  caso  di
 cumulo,  tenendo  conto della generale declaratoria di illegittimita'
 degli artt. 2, secondo comma, lett. a), legge n. 1338 del 1962  e  23
 legge  n. 153 del 1969, nelle parti che non risultavano gia' caducate
 da precedenti analoghe declaratorie;
      che  l'estensione delle censure, operata con alcune ordinanze di
 rimessione, all'art. 22 della legge n. 903 del  1965,  non  rende  le
 questioni  prospettate  esorbitanti  dall'ambito  di operativita' dei
 precedenti, sopra ricordati, giudicati, poiche' detta norma, come  e'
 gia'  stato  osservato  da  questa Corte con l'ordinanza n. 345/85 si
 limita a presupporre, per la disciplina dell'integrazione  al  minimo
 la  regola generale contenuta nel citato art. 2, secondo comma, lett.
 a), legge n. 1338 del 1962, su cui si sono prodotti  gli  effetti  di
 tali giudicati;