ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 (Riposo domenicale e settimanale), promosso con ordinanza emessa il 1 dicembre 1981 dal Pretore di Napoli, iscritta al n. 176 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 dell'anno 1982; Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Pretore di Napoli, con ordinanza in data 1 dicembre 1981, ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 5 della legge 22 febbraio 1934 n. 370, nella parte in cui, in violazione dell'art. 3 Cost., consentono la prestazione di lavoro domenicale (nella specie, da parte dei dipendenti da aziende esercenti il pubblico servizio di trasporto), senza prevedere l'obbligo di una maggiorazione retributiva, da determinarsi alla stregua delle fonti integrative dell'ordinamento, ivi compreso, all'occorrenza, il ricorso all'art. 423 cod. proc. civ.; che questione identica nella sostanza, ancorche' sollevata con riferimento all'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, e' gia' stata dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione da questa Corte con la sentenza n. 16 del 1987; che, con tale sentenza, e' stato ribadito un "indirizzo giurisprudenziale, ormai costante, anche della Cassazione, secondo cui i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto, per il lavoro prestato nella domenica compresa nel turno, hanno diritto ad una maggiorazione del salario", in considerazione "di un principio di ordine generale presente nell'ordinamento giuridico positivo"; che identici rilievi possono formularsi, in assenza di nuovi e diversi profili di illegittimita' costituzionale della normativa censurata, anche relativamente alla questione in esame;