ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 5 della
 legge 22 febbraio 1934, n. 370  (Riposo  domenicale  e  settimanale),
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  1› dicembre 1981 dal Pretore di
 Napoli, iscritta al n. 176 del registro ordinanze 1982  e  pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 dell'anno 1982;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 14 ottobre 1987 il giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Napoli,  con  ordinanza in data 1›
 dicembre  1981,   ha   sollevato   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale degli artt. 3 e 5 della legge 22 febbraio 1934 n. 370,
 nella parte in cui, in violazione dell'art. 3  Cost.,  consentono  la
 prestazione   di  lavoro  domenicale  (nella  specie,  da  parte  dei
 dipendenti da aziende esercenti il pubblico servizio  di  trasporto),
 senza  prevedere  l'obbligo  di  una  maggiorazione  retributiva,  da
 determinarsi alla stregua delle fonti  integrative  dell'ordinamento,
 ivi  compreso,  all'occorrenza,  il  ricorso  all'art. 423 cod. proc.
 civ.;
      che  questione  identica nella sostanza, ancorche' sollevata con
 riferimento all'art. 5 della legge 27 maggio 1949  n.  260,  e'  gia'
 stata  dichiarata  non  fondata  nei  sensi  di cui in motivazione da
 questa Corte con la sentenza n. 16 del 1987;
      che,   con  tale  sentenza,  e'  stato  ribadito  un  "indirizzo
 giurisprudenziale, ormai costante, anche  della  Cassazione,  secondo
 cui  i  lavoratori  addetti  ai pubblici servizi di trasporto, per il
 lavoro prestato nella domenica compresa nel turno, hanno  diritto  ad
 una maggiorazione del salario", in considerazione "di un principio di
 ordine generale presente nell'ordinamento giuridico positivo";
      che  identici  rilievi possono formularsi, in assenza di nuovi e
 diversi profili  di  illegittimita'  costituzionale  della  normativa
 censurata, anche relativamente alla questione in esame;