ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 13, quinto
 comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina delle assunzioni
 obbligatorie   presso  le  pubbliche  amministrazioni  e  le  aziende
 private),  promosso  con  ordinanza  emessa  il  2  giugno  1980  dal
 Tribunale  Amministrativo Regionale del Lazio, iscritta al n. 295 del
 registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 246 dell'anno 1983;
    Visti  l'atto  di  costituzione  della  S.p.A.  Texas  Instruments
 Semiconduttori Italia nonche' l'atto di intervento del Presidente del
 Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che il Tribunale Regionale Amministrativo del Lazio, con
 ordinanza in data  2  giugno  1980,  ha  sollevato  la  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 13 della legge 2 aprile 1968 n.
 482, nella parte in cui, prevedendo  la  decadenza  dell'imprenditore
 dal  beneficio  dell'esonero  dall'assunzione  di  personale invalido
 (concesso in  considerazione  della  speciale  natura  dell'attivita'
 aziendale)   qualora   non   assuma  in  sostituzione  di  questo  il
 corrispondente numero di orfani e vedove, contrasta con gli artt.  4,
 27,  35  e  41  Cost.  in  quanto viola, da un lato, il diritto degli
 invalidi, obbligatoriamente  avviati  (dopo  la  suddetta  decadenza)
 presso  un'azienda  che  svolga  attivita'  incompatibili con le loro
 menomazioni, di vedersi assicurato un posto di lavoro confacente alle
 loro  attitudini;  e  dall'altro  lato, il diritto degli imprenditori
 alla libera organizzazione dell'attivita' aziendale;
    che,  alla stregua dei principi posti da questa Corte con la sent.
 n. 346 del 1987, la questione, essendo stata  sollevata  dal  giudice
 amministrativo, va dichiarata manifestamente inammissibile in quanto,
 secondo il costante  orientamento  giurisprudenziale  espresso  dalla
 Corte  di  cassazione  a  Sezioni  Unite, deve essere riconosciuta la
 competenza del giudice  ordinario  in  materia  di  provvedimenti  di
 avviamento   al   lavoro,   essendo   questa  connessa  ad  interessi
 preminentemente individuali, con  natura  e  consistenza  di  diritti
 soggettivi.