ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 416, primo comma, cod. proc. civ., promosso con ordinanza emessa il 17 giugno 1983 dal Pretore di Siracusa, iscritta al n. 676 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 dell'anno 1984; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Pretore di Siracusa, con ordinanza emessa il 17 giugno 1983, ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 416, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui prevede, in violazione dell'art. 24, primo e secondo comma, Cost., che il convenuto, nelle controversie individuali di lavoro, costituendosi, deve proporre, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio, senza far salva l'ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore che abbiano impedito alla parte di costituirsi nei termini; che l'ordinanza di rimessione e' carente nella motivazione in punto di rilevanza della questione; che, invero, il giudice a quo, pur affermando la sussistenza della rilevanza, omette poi di precisare se, in concreto, la parte tardivamente costituita abbia effettivamente proposto a propria difesa eccezioni rispetto alle quali opera la preclusione ex art. 416 cod. proc. civ.; che, inoltre, poiche' la censura non cade sulle norme regolatrici della notificazione alla stregua delle quali vige il principio di cognizione legale dell'atto, norme che lo stesso giudice asserisce essere state osservate nella fattispecie, ai fini dell'esame della rilevanza della questione sarebbe stato necessario accertare se la concreta causa di mancanza di conoscenza effettiva dell'avvenuta notificazione fosse, nella fattispecie stessa, riconducibile ad un'ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito; che, invece, tale accertamento e' completamente omesso ed anzi espressamente fatto salvo e rimesso al prosieguo da parte del giudice a quo; che, pertanto, l'esposta questione appare manifestamente inammissibile;