ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 416, primo
 comma, cod. proc. civ., promosso con ordinanza emessa  il  17  giugno
 1983  dal  Pretore  di  Siracusa,  iscritta  al  n.  676 del registro
 ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 18 dell'anno 1984;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Pretore di Siracusa, con ordinanza emessa il 17
 giugno 1983, ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.  416,  primo  comma,  cod.  proc.  civ., nella parte in cui
 prevede, in violazione dell'art. 24, primo e  secondo  comma,  Cost.,
 che   il   convenuto,   nelle  controversie  individuali  di  lavoro,
 costituendosi, deve proporre,  a  pena  di  decadenza,  le  eventuali
 domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito
 non rilevabili  di  ufficio,  senza  far  salva  l'ipotesi  del  caso
 fortuito  o  della  forza maggiore che abbiano impedito alla parte di
 costituirsi nei termini;
      che  l'ordinanza  di  rimessione e' carente nella motivazione in
 punto di rilevanza della questione;
      che,  invero,  il  giudice  a quo, pur affermando la sussistenza
 della rilevanza, omette poi di precisare se, in  concreto,  la  parte
 tardivamente  costituita  abbia  effettivamente  proposto  a  propria
 difesa eccezioni rispetto alle quali opera la preclusione ex art. 416
 cod. proc. civ.;
      che,   inoltre,   poiche'   la  censura  non  cade  sulle  norme
 regolatrici della notificazione alla  stregua  delle  quali  vige  il
 principio di cognizione legale dell'atto, norme che lo stesso giudice
 asserisce  essere  state  osservate  nella   fattispecie,   ai   fini
 dell'esame  della  rilevanza della questione sarebbe stato necessario
 accertare se la concreta causa di mancanza  di  conoscenza  effettiva
 dell'avvenuta   notificazione   fosse,   nella   fattispecie  stessa,
 riconducibile ad un'ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito;
      che,  invece,  tale accertamento e' completamente omesso ed anzi
 espressamente fatto salvo e rimesso al prosieguo da parte del giudice
 a quo;
      che,   pertanto,   l'esposta   questione  appare  manifestamente
 inammissibile;