ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 431, terzo e
 quarto comma, e 423, quarto comma, del codice  di  procedura  civile,
 come modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (Nuovo
 processo del lavoro), promosso con ordinanza emessa il 9 giugno  1983
 dal Tribunale di Bari, iscritta al n. 780 del registro ordinanze 1983
 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.   60
 dell'anno 1984;
    Visto l'atto di costituzione di Spinelli Michele nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre il Giudice relatore
 Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il Tribunale di Bari con ordinanza in data 9 giugno
 1983 ha sollevato la questione  di  legittimita'  costituzionale,  in
 riferimento  agli  artt.  3 e 24 Cost., dell'art. 431, terzo e quarto
 comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non  consente  alla  parte
 condannata,  con  ordinanza ex art. 423 cod. proc. civ., al pagamento
 di somme di denaro di adire  il  giudice  di  appello  per  ottenerne
 un'ordinanza  non  impugnabile  di  sospensione  dell'esecuzione  del
 provvedimento suddetto, quando da questa possa  derivarle  gravissimo
 danno;  ovvero,  dell'art.  423, quarto comma, cod. proc. civ., nella
 parte in cui non consente l'immediata impugnazione dei  provvedimenti
 ivi previsti davanti al giudice di secondo grado;
      che   la  parte  privata  costituita  ha  rappresentato  che  la
 controversia - nel  cui  ambito  si  era  inserita,  in  pendenza  di
 decisione  su  regolamento  di  competenza,  la fase di gravame dalla
 quale proviene l'esposta questione - e' stata  transatta  davanti  al
 giudice  di  primo  grado  cui sono stati restituiti gli atti dopo la
 decisione sul regolamento stesso;
      che  conseguentemente  e'  venuta  meno  ogni  possibilita'  che
 un'eventuale pronunzia di merito resa  da  questa  Corte  esplichi  i
 propri  effetti tipici nel giudizio a quo e che pertanto la questione
 diviene manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza;