ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 431, terzo e quarto comma, e 423, quarto comma, del codice di procedura civile, come modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (Nuovo processo del lavoro), promosso con ordinanza emessa il 9 giugno 1983 dal Tribunale di Bari, iscritta al n. 780 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno 1984; Visto l'atto di costituzione di Spinelli Michele nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Tribunale di Bari con ordinanza in data 9 giugno 1983 ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 431, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non consente alla parte condannata, con ordinanza ex art. 423 cod. proc. civ., al pagamento di somme di denaro di adire il giudice di appello per ottenerne un'ordinanza non impugnabile di sospensione dell'esecuzione del provvedimento suddetto, quando da questa possa derivarle gravissimo danno; ovvero, dell'art. 423, quarto comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non consente l'immediata impugnazione dei provvedimenti ivi previsti davanti al giudice di secondo grado; che la parte privata costituita ha rappresentato che la controversia - nel cui ambito si era inserita, in pendenza di decisione su regolamento di competenza, la fase di gravame dalla quale proviene l'esposta questione - e' stata transatta davanti al giudice di primo grado cui sono stati restituiti gli atti dopo la decisione sul regolamento stesso; che conseguentemente e' venuta meno ogni possibilita' che un'eventuale pronunzia di merito resa da questa Corte esplichi i propri effetti tipici nel giudizio a quo e che pertanto la questione diviene manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza;