ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 437, secondo comma, del cod. proc. civ., promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1984 dal Tribunale di Foggia iscritta al n. 54 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131bis dell'anno 1985; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Tribunale di Foggia, con ordinanza in data 5 luglio 1984, ha sollevato, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui esclude, nel giudizio di appello, l'ammissione di nuove eccezioni e di nuovi mezzi di prova, cosi' discriminando le parti di una controversia di lavoro rispetto a quelle di un giudizio ordinario nel cui ambito non opera analogo divieto di jus novorum in appello; che questa Corte ha gia' rilevato (sent. n. 65/1980) come rito speciale del lavoro e rito ordinario non siano tali da consentire l'istituzione di raffronti, nei quali possa assumersi questo a modello di perfezione cui l'altro - pena l'incostituzionalita' - sia tenuto ad adeguarsi, e viceversa; che, in particolare, il trattamento scaturente dal divieto di jus novorum in appello, per quanto riguarda il rito del lavoro, trova ragionevole giustificazione nell'esigenza, discrezionalmente valutata dal legislatore, di assicurare la sollecita definizione delle controversie soggette a tale rito; che, pertanto, e' manifestamente da escludere qualsiasi violazione del citato precetto costituzionale;