ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 437, secondo
 comma, del cod. proc. civ., promosso con ordinanza emessa il 5 luglio
 1984 dal Tribunale di Foggia iscritta al n. 54 del registro ordinanze
 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131bis
 dell'anno 1985;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
   Ritenuto che il Tribunale di Foggia, con ordinanza in data 5 luglio
 1984, ha  sollevato,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  437,  secondo  comma,  cod. proc. civ., nella parte in cui
 esclude, nel giudizio di appello, l'ammissione di nuove  eccezioni  e
 di  nuovi  mezzi  di  prova,  cosi'  discriminando  le  parti  di una
 controversia di lavoro rispetto a quelle di un giudizio ordinario nel
 cui ambito non opera analogo divieto di jus novorum in appello;
      che  questa  Corte ha gia' rilevato (sent. n. 65/1980) come rito
 speciale del lavoro e rito ordinario non  siano  tali  da  consentire
 l'istituzione  di  raffronti,  nei  quali  possa  assumersi  questo a
 modello di perfezione cui l'altro - pena l'incostituzionalita' -  sia
 tenuto ad adeguarsi, e viceversa;
      che,  in  particolare,  il trattamento scaturente dal divieto di
 jus novorum in appello, per quanto riguarda il rito del lavoro, trova
 ragionevole giustificazione nell'esigenza, discrezionalmente valutata
 dal  legislatore,  di  assicurare  la  sollecita  definizione   delle
 controversie soggette a tale rito;
      che,   pertanto,   e'   manifestamente  da  escludere  qualsiasi
 violazione del citato precetto costituzionale;