ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 35, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promosso con ordinanza emessa l'11 novembre 1985 dal Pretore di Firenze, iscritta al n. 335 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 prima serie speciale dell'anno 1986; Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Pretore di Firenze, con ordinanza in data 11 novembre 1985, ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35, secondo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300 che, in violazione degli artt. 3, 4, 35 e 41, secondo comma, Cost., non consente di sommare, ai fini della verifica di sussistenza del requisito dimensionale minimo per l'operativita' della tutela cosi' detta reale del posto di lavoro, rispetto ai licenziamenti illegittimi, i dipendenti delle varie unita' produttive della medesima impresa, ubicate in comuni diversi; che la questione di legittimita' costituzionale dei limiti dimensionali posti dalla legge, in relazione alla struttura imprenditoriale, per l'operativita' della tutela del lavoratore rispetto ai licenziamenti illegittimi e' stata da questa Corte ritenuta ripetutamente infondata (sentt. nn. 81 del 1969, 55 del 1974, 189 del 1975 e 152 del 1975); che ancora, da ultimo, ne e' stata ritenuta l'infondatezza relativamente all'art. 35 della legge n. 300 del 1970 ed in riferimento ai citati parametri costituzionali, con la sentenza n. 2 del 1986 e che con l'ordinanza di rimessione non si aggiungono nuovi argomenti a quelli gia' esaminati e disattesi con quest'ultima e con le precedenti decisioni;