ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 8 capoverso,
 della legge 13 giugno 1912, n. 555 ("Disposizioni sulla  cittadinanza
 italiana"),  promosso  con  ordinanza  emessa  il  14 aprile 1981 dal
 Tribunale militare  di  Torino,  iscritta  al  n.  434  del  registro
 ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 283 dell'anno 1981;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che, nel corso di un giudizio penale a carico di Brugger
 Hermann, imputato del reato di cui all'art. 151 c.p. mil.  pace,  per
 non  aver  ottemperato alla chiamata alle armi, il Tribunale militare
 territoriale di Torino, con ordinanza emessa il 14  aprile  1981,  ha
 sottoposto  a  questa  Corte,  in  riferimento  all'art.  3 Cost., la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo  comma,
 della  legge  13 giugno 1912 n. 555 ("Disposizioni sulla cittadinanza
 italiana");
      che,   ad   avviso   del   giudice   a   quo,   la  disposizione
 impugnata,nella parte in cui non esime dagli  obblighi  del  servizio
 militare  coloro  che perdono la cittadinanza per le ragioni previste
 dai nn. 1, 2 e 3 dello stesso art. 8,  determina  una  ingiustificata
 disparita'  di  trattamento  nei  confronti di coloro che, perdendola
 invece per rinuncia, ai sensi del  precedente  art.  7  della  stessa
 legge, non sono soggetti al servizio di leva;
      che  la  rilevanza  della questione viene motivata dal fatto che
 l'eventuale caducazione della norma censurata, facendo venir meno  in
 capo all'imputato la qualita' di iscritto alla leva, ne comporterebbe
 la cancellazione dai ruoli matricolari, rendendo cosi' impossibile la
 commissione del reato ascrittogli;
    Considerato  che  l'imputato  ha perso la cittadinanza italiana ai
 sensi dell'art. 8 n. 1 della legge n. 555 del 1912 e  che  quindi  la
 questione, per come e' stata posta nell'ordinanza di rimessione, deve
 intendersi limitata a tale parte della norma;
      che,  peraltro,  la  lamentata  disparita'  di  trattamento  non
 attiene a situazioni omogenee in  quanto,  mentre  la  perdita  della
 cittadinanza  per  rinunzia,  contemplata  dall'art.  7  della  legge
 citata, ha esclusivo riguardo al soggetto che sin dalla nascita  gode
 di  un  duplice status civitatis: italiano iure sanguinis e straniero
 iure soli, quella prevista dal n. 1 dell'art. 8  della  stessa  legge
 attiene invece al soggetto che, cittadino italiano fin dalla nascita,
 acquista in seguito, spontaneamente,  una  cittadinanza  straniera  e
 stabilisce la propria residenza all'estero;
      che,  pertanto,  il  differente  trattamento  circa gli obblighi
 militari e' giustificato dalla obiettiva diversita' delle  situazioni
 che   si   intendono   disciplinare,   in  quanto,  nel  primo  caso,
 l'acquisizione della cittadinanza straniera, cui puo' conseguire  per
 rinuncia  la  perdita  di  quella  italiana,  dipende  da  un  evento
 naturale, laddove nel secondo caso e' effetto di un  atto  volontario
 che potrebbe in ipotesi anche essere strumentale;
      che  la  questione,  nei  limiti in cui e' stata prospettata, e'
 manifestamente infondata;
      che,   tuttavia,   nonostante  tali  limiti,  la  Corte  formula
 l'auspicio che l'intera materia costituisce  oggetto  di  un'organica
 revisione legislativa che tenga conto del tempo trascorso dal momento
 in cui la vigente disciplina fu emanata, nonche' della evoluzione dei
 rapporti  e  degli  scambi  che ha finito per favorire sempre piu' la
 liberta' di stabilimento in paesi stranieri, rendendo cosi' inattuali
 disposizioni  dettate  con  riferimento  ad  un diverso assetto della
 societa' e  facendo  apparire  superate,  sotto  molteplici  aspetti,
 quelle cautele che l'avevano ispirata;
    Visti  gli  artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e n. 9, comma secondo,  delle  Norme  integrative  per  i  giudizi
 davanti la Corte costituzionale;