ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 13 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 ("Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche"), promosso con ordinanze emessa il 7 aprile 1981 dal Pretore di S. Angelo a Fasanella, iscritta al n. 544 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 dell'anno 1981; Visto l'atto di costituzione dell'E.N.E.L.; Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto che il Pretore di Sant'Angelo a Fasanella, con ordinanza emessa il 7 aprile 1981 nel procedimento civile vertente tra Stio Cosimo ed altro e l'E.N.E.L., ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 ("Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche"), nella parte in cui (comma terzo) prevede il trasferimento all'E.N.E.L. del personale delle imprese elettriche nazionalizzate in servizio alla data del 1 gennaio 1962, sotto il profilo della ingiustificata discriminazione, concretantesi nel mancato diritto al mantenimento in servizio, nei confronti del personale assunto posteriormente a tale data da imprese elettriche la cui nazionalizzazione e' avvenuta a grande distanza di tempo dalla data di riferimento, per essersi solo allora verificate le condizioni per la nazionalizzazione; che, si e' costituito nel giudizio davanti a questa Corte l'E.N.E.L., chiedendo che venga dichiarata la non fondatezza della questione; Considerato che questa Corte, con la sentenza 21 dicembre 1976, n. 261, dichiaro' non fondata la questione di legittimita' costituzionale del quarto comma dello stesso art. 13, della legge n. 1643 del 1962, che limitava il trasferimento all'E.N.E.L. dei dipendenti delle imprese elettriche nazionalizzate con riferimento alla data del 1 gennaio 1962 e solo per il personale addetto all'esercizio di attivita' elettriche, ritenendo cosi', in tale occasione, non ingiustificatamente discriminatoria l'esclusione dal trasferimento di alcune categorie di detto personale perche' rispondente alle esigenze di gestione del nuovo Ente; che, in tale pronuncia, fu posto in evidenza che la ratio primaria dell'art. 13 della legge istitutiva dell'Ente debba essere "individuata nella esigenza di assicurare all'E.N.E.L. la disponibilita' di personale adeguato, secondo un principio di economicita' di gestione, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e di quello dell'impresa"; che, tenuto conto della ratio cosi' evidenziata e del contemperamento fra il diritto del lavoratore e di quello dell'impresa pubblica, e fatta salva in ogni caso, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicabilita' dell'art. 2112 c.c., non appare, relativamente al regime speciale, ingiustificatamente discriminatorio, il suddetto limite temporale - previsto dal terzo comma dello stesso art. 13, ora denunciato - del 1 gennaio 1962, anteriore alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'E.N.E.L., essendo la previsione del limite stesso diretta a determinare con certezza gli organici da trasferire all'Ente pubblico secondo un principio di economicita' della gestione; che, pertanto, la questione, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., e' manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;