ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge 6
 dicembre   1971,   n.   1074,   ("Norme    per    il    conseguimento
 dell'abilitazione  all'insegnamento  nelle  scuole  secondarie  e per
 l'immissione nei ruoli del personale insegnante  e  non  insegnante")
 come  sostituito  dall'art.  7  della  legge  14  agosto 1974, n. 358
 ("Nuove norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
 nelle  scuole  secondarie  ed  artistiche"),  promosso  con ordinanza
 emessa il 24  aprile  1981  dal  Consiglio  di  Stato  -  Sezione  VI
 giurisdizionale,  iscritta  al  n.  463 del registro ordinanze 1982 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 331 dell'anno
 1982;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che  il  Consiglio  di  Stato  in  sede giurisdizionale,
 dubita, in riferimento agli artt. 3 e 36  Cost.,  della  legittimita'
 costituzionale dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, come
 sostituito dall'art. 7 della legge 14  agosto  1974,  n.  358,  nella
 parte  in  cui  tale  disposizione  -  nello  stabilire  un  compenso
 aggiuntivo per i docenti incaricati di impartire lezioni teoriche  ai
 partecipanti  ai  corsi  di  abilitazione previsti da detta legge del
 1971, n. 1074 - non contempla  anche  i  docenti  degli  istituti  di
 istruzione  secondaria, prescelti per lo svolgimento del tirocinio da
 parte degli abilitandi;
      che,   ad   avviso   del  giudice  a  quo,  cio'  creerebbe  una
 ingiustificata disparita' a danno di questi  ultimi  docenti  esclusi
 dal  compenso  aggiuntivo,  ancorche'  sottoposti  ad  un aggravio di
 lavoro;
      che  l'Avvocatura  dello  Stato  ha  eccepito l'inammissibilita'
 della  questione,  assumendo  che  il  giudice  a  quo  non   avrebbe
 preventivamente  risolto  i profili attinenti alla ammissibilita' del
 ricorso di primo grado e in subordine ha dedotto l'infondatezza della
 questione;
    Considerato    che   l'eccezione   di   inammissibilita'   dedotta
 dall'Avvocatura dello Stato  e'  infondata,  essendo  sufficiente  la
 motivazione contenuta nell'ordinanza di rimessione circa la rilevanza
 della questione e non spettando a questa Corte l'indagine relativa ai
 profili di rito attinenti al giudizio a quo;
      che,  relativamente  al  merito  della  sollevata questione, non
 appare arbitrario che la norma denunciata abbia previsto un  compenso
 solo per coloro cui siano stati affidati precisi compiti (svolgimento
 di lezioni teoriche, direzione di gruppi di studio, etc.) e non anche
 per  gli  insegnanti delle classi presso le quali doveva svolgersi il
 tirocinio degli abilitandi,  trattandosi  di  compiti  obiettivamente
 diversi,  il  che giustifica il diverso apprezzamento che ne ha fatto
 il legislatore, dal punto di vista retributivo, ed esclude l'asserito
 contrasto con l'art. 3 Cost.;
     che  non  puo'  ravvisarsi  neppure,  nella  norma denunciata, un
 contrasto con l'art. 36  Cost.,  tenuto  appunto  conto  che,  per  i
 docenti  delle  classi  prescelte  per  il  tirocinio, il fatto della
 presenza dei tirocinanti non sembra ictu  oculi  incidere  in  misura
 apprezzabile  -  dal  punto di vista quantitativo e qualitativo - sui
 compiti di istituto;
    Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti  la
 Corte costituzionale;