ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5, terzo comma, del d.l. 1 ottobre 1973, n. 580 ("Misure urgenti per l'Universita'"), promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1982 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria, iscritta al n. 687 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno 1983; Visti l'atto di costituzione di Peluffo Francesco nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto che nel corso di un giudizio occasionato dall'impugnativa del provvedimento dell'Universita' di Genova di sospensione cautelativa di un contrattista per incompatibilita' con altro impiego, contemporaneamente ricoperto, e del successivo provvedimento di decadenza dalla medesima posizione, in ragione di tale incompatibilita', il T.A.R. della Liguria ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma terzo, del d.-l. n. 580 del 1 ottobre 1973, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; che, nell'ordinanza di rinvio, si dubita della legittimita' costituzionale della norma denunciata, nell'assunto che questa, nello stabilire l'incompatibilita' della posizione di contrattista universitario con ogni altro rapporto di lavoro retributivo (pubblico o privato), avrebbe determinato una irrazionale discriminazione della categoria (ora soppressa) dei contrattisti rispetto agli altri docenti universitari, per i quali non era prevista tale incompatibilita' ed avrebbe, altresi', determinato una ingiustificata disparita' tra lavoratori autonomi da un lato e lavoratori subordinati (impiegati pubblici e privati) dall'altro; che si e' costituita in giudizio la parte privata chiedendo che venga dichiarata l'illegittimita' costituzionale della norma denunciata; che ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato che ha concluso per l'infondatezza della questione; Considerato che, ai fini della risoluzione della presente questione non appare pertinente il richiamo, contenuto nell'ordinanza di rimessione, alla precedente sentenza di questa Corte n. 16 del 1980, atteso che in quel giudizio si verteva in materia di incarichi universitari, relativa cioe' ad una categoria, come quella dei docenti, nella quale non erano compresi i contrattisti universitari (sent. n. 43 del 1980); che, tenuto conto della natura dei compiti all'epoca affidati ai contrattisti stessi, non appare irragionevole che la legge ne avesse stabilito l'incompatibilita' della loro posizione con altro rapporto di impiego, svolto in posizione subordinata e con vincolo di continuita' e come tale, quindi, ostativo alla possibilita' di svolgimento di quei compiti - ben diversi da quelli degli incaricati universitari assunti nell'ordinanza come tertium comparationis - con il dovuto impegno; Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1952, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;