ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 18 del d. l.vo C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 ("Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato"), promosso con ordinanza emessa il 24 ottobre 1980 dal T.A.R. per il Veneto, iscritta al n. 777 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 dell'anno 1983; Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto che il T.A.R. del Veneto, nel corso di un giudizio promosso da un gruppo di insegnanti di scuole secondarie di 1 e 2 grado i quali avevano chiesto a titolo di assegno personale l'eccedenza, rispetto al trattamento economico loro attribuito al momento del passaggio in ruolo, della retribuzione gia' da essi conseguita nella posizione non di ruolo, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 ("Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato"), in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.; che ad avviso del giudice a quo la norma impugnata, escludendo il personale insegnante non di ruolo dal diritto, attribuito dall'art. 11 dello stesso testo legislativo ad altre categorie di dipendenti civili non di ruolo dello Stato, alla conservazione, a titolo di assegno personale, dell'eccedenza eventuale dell'importo della retribuzione base goduta nell'impiego non di ruolo, darebbe luogo ad una ingiustificata discriminazione e contrasterebbe percio' con i parametri costituzionali assunti a riferimento; Considerato preliminarmente, che il D.L.C.P.S. n. 207 del 1907 disciplina in modo organico il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato prevedendo, tra l'altro, all'art.11, la conservazione, al momento del passaggio in ruolo, dell'eccedenza del trattamento economico gia' goduto nella posizione non di ruolo; che, essendo l'ambito della normativa espressamente delimitato al personale civile delle Amministrazioni dello Stato, l'art. 18, oggetto del presente incidente di incostituzionalita', espressamente ha escluso, assieme ad altre categorie di personale statale, anche quello insegnante, dall'ambito di applicabilita' del complesso delle disposizioni contenute in tale testo normativo, stabilendo che per esso si sarebbe provveduto con separati provvedimenti; che, per quel che riguarda il personale insegnante, il legislatore ha provveduto in prosieguo dettando, relativamente ad esso, una altrettanto organica normativa (ad esempio con la successiva legge 19 marzo 1955, n. 160; con il D.L. 19 giugno 1960, n. 370; con gli artt. da 81 ad 86 del d.P.R. n. 417 del 1974) che tiene conto della specialita' della materia; che, risultando percio' questo personale assoggettato ad autonoma organica disciplina diversificata, sotto svariati altri aspetti, da quella prevista per il personale civile delle Amministrazioni dello Stato, di ruolo e non di ruolo, manca quella omogeneita' di situazioni che consentirebbe di rilevare una irragionevole disparita' di trattamento legislativa e quindi il contrasto con l'art. 3 Cost., con riferimento ad una specifica disposizione della disciplina dettata nel suo complesso solo per questa seconda categoria di dipendenti statali, non potendo una sola disposizione isolarsi dal contesto cui si riferisce; che le indicate ragioni escludono altresi' di potersi ravvisare un contrasto della disposizione impugnata anche con l'art. 36 Cost., in quanto l'aspetto della congruita' della retribuzione deve essere considerato con riferimento al trattamento economico nel suo complesso, non potendo essere valutata in relazione solo ad uno degli elementi di essa; Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;