ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma,
 del d.l. 19  giugno  1970,  n.  370,  ("Riconoscimento  del  servizio
 prestato  prima  della nomina in ruolo del personale insegnante e non
 insegnante delle  scuole  di  istruzione  elementare,  secondaria  ed
 artistica"), convertito con modificazioni nella legge 26 giugno 1970,
 n. 576, promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio 1983 dal  T.A.R.
 del  Friuli-Venezia Giulia, iscritta al n. 872 del registro ordinanze
 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  67
 dell'anno 1984;
    Visti  gli  atti di costituzione di Bossi Simonetta nonche' l'atto
 di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che il T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia, nel corso di un
 giudizio avente ad oggetto l'assegnazione definitiva  della  sede  ad
 un'insegnante  immessa  nei  ruoli  della scuola secondaria superiore
 nonche' la mancata valutazione di un anno di servizio, prestato dalla
 predetta  presso  un  istituto  legalmente riconosciuto, ha sollevato
 d'ufficio, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimita'
 costituzionale   dell'art.   1  del  D.L.  19  giugno  1970,  n.  370
 ("Riconoscimento del servizio prestato prima della  nomina  in  ruolo
 del  personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione
 elementare, secondaria ed artistica"), convertito con modifiche nella
 legge 26 luglio 1970, n. 576;
      che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata, mentre nel
 primo comma riconosce agli insegnanti di scuole statali di istruzione
 secondaria  e artistica, agli effetti della carriera, il servizio non
 di ruolo prestato nelle scuole  secondarie  "pareggiate",  nel  terzo
 comma, invece, accorda identico riconoscimento ai medesimi soggetti e
 per un uguale  servizio  svolto  nelle  scuole  elementari  solamente
 "parificate",   escludendo   percio'  dalla  previsione  il  servizio
 prestato  nelle  scuole  secondarie   "legalmente   riconosciute"   o
 "parificate";
      che si e' costituita in giudizio la parte privata, chiedendo che
 venga dichiarata fondata  la  questione  sollevata,  ed  ha  spiegato
 intervento   la  Presidenza  del  Consiglio,  per  il  tramite  della
 Avvocatura  Generale  dello  Stato,  deducendo  l'infondatezza  della
 questione;
    Considerato   che   l'asserita  disparita'  di  trattamento  viene
 denunciata in relazione al fatto che il legislatore, riconoscendo  il
 servizio pre-ruolo prestato nelle scuole elementari "parificate", non
 ha previsto  analogo  beneficio  per  quello  prestato  nelle  scuole
 secondarie  "parificate o legalmente riconosciute" essendosi limitato
 a prevedere - quanto  ai  servizi  pre-ruolo  prestati  nelle  scuole
 secondarie - solo quello prestato nelle scuole "pareggiate";
      che l'istituto della "parificazione" e' previsto dalla normativa
 vigente solo per le scuole elementari  tenute  da  enti,  in  base  a
 convenzione  stipulata  con  lo Stato, ai sensi dell'art. 95 del T.U.
 sull'istruzione elementare approvato con R.D.  5  febbraio  1928,  n.
 577,   mentre   il   pareggiamento   e'  concesso  con  provvedimento
 amministrativo, ai sensi dell'art. 105 del R.D.  6  maggio  1923,  N.
 1054,  alle  scuole  del  grado secondario gestite da enti pubblici o
 dagli enti ecclesiastici di cui al Concordato con la Santa Sede;
     che,  di  conseguenza,  la  qualifica di "parificate" e' prevista
 solo per le  scuole  elementari,  mentre  le  scuole  secondarie  non
 statali  possono  avere  solo  la  qualifica  di  "pareggiate"  o  di
 "legalmente riconosciute", e non anche quella  di  "parificate",  non
 potendo,  peraltro,  alle scuole secondarie "legalmente riconosciute"
 attribuirsi la qualifica di "parificate", come sembra invece  opinare
 il giudice a quo;
      che,  pertanto,  manca  il  presupposto sul quale l'ordinanza di
 rinvio  fonda  l'asserita  disparita',  perche'  essa  tende  a   far
 equiparare  una  situazione  esistente  ("insegnamento  presso scuole
 elementari  'parificate'")   ad   una   inesistente,   quale   quella
 dell'insegnamento presso scuole secondarie "parificate", considerando
 come tali le scuole  secondarie  "legalmente  riconosciute"  cui  non
 spetta la qualifica della "parificazione";
      che,  pertanto, va dichiarata l'inammissibilita' della questione
 sollevata dal T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia,  con  l'ordinanza  in
 epigrafe;
    Visti  gli art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953 n. 87
 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti  la
 Corte costituzionale;