ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 43, lett. d),
 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ("Enti ospedalieri e assistenza
 ospedaliera") e degli artt. 47, primo e terzo comma, e 133 del d.P.R.
 27 marzo 1969, n. 130, ("Stato giuridico dei  dipendenti  degli  enti
 ospedalieri"),  promosso  con  ordinanza emessa il 23 giugno 1976 dal
 T.A.R. della Toscana, iscritta al n. 843 del registro ordinanze  1984
 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  321
 dell'anno 1984;
    Visto  l'atto di costituzione di Acconcia Angelo nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che  nel corso di un giudizio concernente l'impugnazione
 di un provvedimento con cui si dava concreta  attuazione  alle  norme
 limitative dell'attivita' libero-professionale dei medici ospedalieri
 presso le  case  di  cura  private,  il  T.A.R.  della  Toscana,  con
 ordinanza  in  data 23 giugno 1976 (r.o. 843 del 1984), ha sollevato,
 in riferimento agli artt. 3, 4 e 97 Cost., questione di  legittimita'
 costituzionale degli artt. 43 lett. b) legge 12 febbraio 1968, n. 132
 ("Enti ospedalieri e assistenza  ospedaliera"),  47,  commi  primo  e
 terzo,  e  133  d.P.R.  27  marzo  1969, n. 130 ("Stato giuridico dei
 dipendenti degli enti ospedalieri");
      che,  le disposizioni impugnate vengono censurate nella parte in
 cui, stabilendo per il  personale  sanitario  l'incompatibilita'  con
 l'esercizio dell'attivita' professionale in case di cura private, non
 impongono a tutti gli enti  ospedalieri  di  tenere  appositi  locali
 qualitativamente  idonei  all'esercizio  della  predetta  attivita' e
 fissano un termine perentorio oltre il quale la  stessa  e'  comunque
 vietata  a  prescindere  dalla  concreta  disponibilita'  di ambienti
 idonei ad esercitarla all'interno degli ospedali;
      che,  tali  norme, ad avviso del giudice a quo, si porrebbero in
 contrasto:
        a)  con  gli  artt.  3  e 4 Cost. in quanto, facendo dipendere
 dalla  mera  volonta'  dell'ente   la   possibilita'   di   praticare
 l'esercizio professionale intramurale, creerebbero una ingiustificata
 disparita' di trattamento tra sanitari dipendenti da enti ospedalieri
 che  hanno  apprestato  ambienti  idonei  all'esercizio  della libera
 attivita' professionale, e sanitari dipendenti da  ospedali  che  non
 hanno   voluto  o  potuto  apprestare  tali  ambienti,  violando,  in
 relazione a quest'ultimi, il principio del diritto al lavoro  e  alla
 promozione  delle  condizioni  che  ne  rendono effettivo il relativo
 esercizio;
        b)  con  l'art.  97 Cost., in quanto la suddetta disparita' di
 trattamento  fra   sanitari   ospedalieri   e   la   conseguente   ed
 ingiustificata  diversita'  di  regolamentazione  del settore, che si
 potrebbe di fatto creare fra gli enti,  violerebbe  il  principio  di
 buon andamento;
     che  la  parte,  ricorrente  nel giudizio a quo, si e' costituita
 chiedendo   l'emanazione   di   una   pronuncia   di   illegittimita'
 costituzionale,    mentre,   l'Avvocatura   Generale   dello   Stato,
 intervenendo, ha sostenuto la manifesta infondatezza della questione;
    Considerato che le norme impugnate, pur non essendo piu' in vigore
 (in quanto implicitamente abrogate dagli artt. 47 n. 4 della legge 23
 dicembre  1978,  n.  833, e 35, quinto comma, lett. c), del d.P.R. 20
 dicembre 1979, n. 761, che hanno garantito il  diritto  all'esercizio
 della   libera  attivita'  professionale  anche  al  di  fuori  delle
 strutture  e  dei  servizi  dell'unita'  sanitaria  locale),  trovano
 tuttavia  ancora  applicazione  nel giudizio a quo, in relazione agli
 effetti medio tempore prodotti;
      che la sollevata questione, con riguardo all'asserita violazione
 degli artt. 3 e 4 Cost., e' stata  gia'  dichiarata  non  fondata  da
 questa  Corte  con  la  sentenza  n.  103  del 1977, e manifestamente
 infondata con la successiva pronuncia n. 175 del 1982;
      che   ad  identiche  conclusioni,  in  relazione  ai  menzionati
 parametri, deve dunque pervenirsi anche nel  presente  giudizio,  non
 essendo   stati   addotti  argomenti  nuovi  che  possano  indurre  a
 discostarsi dalle precedenti decisioni;
      che  nella citata sentenza n. 103 del 1977 la Corte ha affermato
 che l'esistenza o  meno  di  idonee  attrezzature  all'interno  degli
 ospedali  costituisce "un fatto accidentale", inerente all'attuazione
 della legge, e quindi  cagione  di  una  disparita'  di  mero  fatto,
 irrilevante   sotto   il   profilo  del  rispetto  del  principio  di
 eguaglianza;
      che,  pertanto,  non  sussiste  neanche l'asserito contrasto con
 l'art. 97 Cost., dal momento che esso viene prospettato come  diretta
 conseguenza della diversita' di situazioni che puo' determinarsi, sia
 fra medici ospedalieri  che  fra  enti  di  uno  stesso  settore,  in
 ragione,   appunto,   dell'esistenza   o   meno   di   locali  idonei
 all'esercizio dell'attivita' libero-professionale;
      che,  quindi,  anche  in relazione a tale parametro e' manifesta
 l'infondatezza della questione;
      visti  gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953 n.
 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 la Corte costituzionale;