ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma,
 della legge 22 dicembre 1980, n. 928  ("Norme  sull'accesso  a  posti
 direttivi nelle scuole e a posti di ispettore tecnico"), promossi con
 ordinanze emesse il 28 maggio e il  13  marzo  1984  dal  T.A.R.  del
 Lazio,  iscritte  rispettivamente  ai  nn.  165  e  756  del registro
 ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n.  137-  bis dell'anno 1985 e n. 14, prima serie speciale, dell'anno
 1986;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che il T.A.R. del Lazio, nel corso di un giudizio avente
 ad oggetto il provvedimento di esclusione dal  concorso  riservato  a
 posti  di  preside negli istituti tecnici commerciali, per geometri e
 per il turismo bandito con D.M. 20 maggio 1981, con ordinanza del  28
 maggio  1984,  ha  sollevato questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 2, comma terzo,  della  legge  28  dicembre  1980,  n.  928
 ("Norme  sull'accesso  a  posti  direttivi  nelle scuole e a posti di
 ispettore tecnico"), in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.;
      che  lo  stesso T.A.R., con ordinanza in pari data, nel corso di
 altro giudizio, avente ad oggetto il provvedimento di esclusione  dal
 concorso  riservato  a  posti di preside negli istituti professionali
 per l'agricoltura bandito con  D.M.  10  giugno  1981,  ha  sollevato
 questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 2, comma terzo,
 della citata legge n. 928 del 1980, sempre con riferimento agli artt.
 3 e 97 Cost.;
      che,  in  entrambe  le  ordinanze,  si dubita della legittimita'
 costituzionale della norma impugnata perche'  questa,  nell'ammettere
 ai  concorsi  riservati in questione coloro che, fra l'altro, fossero
 stati incaricati della presidenza per almeno due  anni  "nel  periodo
 dall'anno   scolastico   1973-1974   all'anno   scolastico  1980-1981
 compreso", ha escluso quelli  che  avessero  prestato  tale  servizio
 successivamente alla entrata in vigore della legge;
      che,  in  tal  modo,  la  legge,  non  avendo tenuto conto della
 possibilita' che il bando venisse pubblicato, come nella  specie,  in
 epoca  tale  da  poter consentire la valutabilita' anche dell'anno di
 servizio successivo a quello previsto della legge, sarebbe viziata di
 "illogicita'  interna  in  funzione della sua scarsa rispondenza agli
 scopi";
      che,  ad  avviso  del giudice a quo, l'intervallo tra la data di
 emanazione della legge e l'indizione dei concorsi, da essa  previsti,
 nonche'  il  ritardo  della  pubblicazione  dei  relativi bandi nella
 Gazzetta Ufficiale, avrebbe "spostato temporalmente il  congegno  che
 era alla base della volonta' legislativa", con conseguente violazione
 degli artt. 3 e 97 Cost.;
      che  l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in giudizio,
 ha preliminarmente eccepito l'inammissibilita' per irrilevanza  della
 questione  perche', entro il termine utile per la presentazione delle
 domande di partecipazione  al  concorso,  l'interessato  non  avrebbe
 comunque  compiuto  il  periodo  di  180  giorni  di  servizio per la
 valutabilita' dell'anno scolastico 1981-1982, mentre, nel merito,  ha
 chiesto che venga dichiarata l'infondatezza della questione stessa;
      che  la  parte  privata  si  e' costituita in entrambi i giudizi
 chiedendo che, previa fissazione della pubblica udienza, la questione
 venga dichiarata fondata;
    Considerato che i giudizi instaurati con le due indicate ordinanze
 di  rimessione  possono  essere  riuniti  attesa  l'identita'   delle
 questioni sollevate;
      che  non  puo'  essere presa in esame l'eccezione di irrilevanza
 dedotta dall'Avvocatura dello  Stato  in  quanto  essa  implicherebbe
 un'indagine  ed  una valutazione di esclusiva spettanza del giudice a
 quo;
      che,  quanto  al  merito,  va  osservato  che  il  ritardo nella
 indizione dei concorsi e' un evento successivo alla emanazione  della
 legge  censurata,  ritardo  che, se anche dovesse ritenersi eccessivo
 quello di circa un anno verificatosi, nella specie, tra  la  data  di
 entrata in vigore della legge e quella di pubblicazione dei bandi dei
 concorsi,  non  attiene  al  contenuto  della  legge  stessa,  ma  al
 successivo  comportamento  degli  organi  amministrativi  e,  quindi,
 appare  del  tutto  ininfluente  ai  fini  della  valutazione   della
 legittimita' costituzionale della norma denunciata;
      che,  in ogni caso, il riferimento temporale all'anno scolastico
 in corso alla data di perfezionamento della legge, come  ultimo  anno
 da  prendersi  in  considerazione ai fini del compimento del servizio
 biennale utile  per  l'ammissione  ai  concorsi,  appare  ictu  oculi
 ragionevole,     non     potendo     ritenersi    ingiustificatamente
 discriminatorio che la legge  stessa,  nel  disciplinare  i  concorsi
 riservati de quibus, non abbia preso in considerazione anche gli anni
 di servizio  che  sarebbero  iniziati  successivamente  alla  propria
 entrata in vigore;
      che, pertanto, la questione di legittimita' costituzionale sotto
 i profili prospettati in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.,  e'  da
 ritenersi manifestamente infondata;
    Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953 n. 87
 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti  la
 Corte costituzionale;