ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 928 ("Norme sull'accesso a posti direttivi nelle scuole e a posti di ispettore tecnico"), promossi con ordinanze emesse il 28 maggio e il 13 marzo 1984 dal T.A.R. del Lazio, iscritte rispettivamente ai nn. 165 e 756 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137- bis dell'anno 1985 e n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1986; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto che il T.A.R. del Lazio, nel corso di un giudizio avente ad oggetto il provvedimento di esclusione dal concorso riservato a posti di preside negli istituti tecnici commerciali, per geometri e per il turismo bandito con D.M. 20 maggio 1981, con ordinanza del 28 maggio 1984, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma terzo, della legge 28 dicembre 1980, n. 928 ("Norme sull'accesso a posti direttivi nelle scuole e a posti di ispettore tecnico"), in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; che lo stesso T.A.R., con ordinanza in pari data, nel corso di altro giudizio, avente ad oggetto il provvedimento di esclusione dal concorso riservato a posti di preside negli istituti professionali per l'agricoltura bandito con D.M. 10 giugno 1981, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma terzo, della citata legge n. 928 del 1980, sempre con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; che, in entrambe le ordinanze, si dubita della legittimita' costituzionale della norma impugnata perche' questa, nell'ammettere ai concorsi riservati in questione coloro che, fra l'altro, fossero stati incaricati della presidenza per almeno due anni "nel periodo dall'anno scolastico 1973-1974 all'anno scolastico 1980-1981 compreso", ha escluso quelli che avessero prestato tale servizio successivamente alla entrata in vigore della legge; che, in tal modo, la legge, non avendo tenuto conto della possibilita' che il bando venisse pubblicato, come nella specie, in epoca tale da poter consentire la valutabilita' anche dell'anno di servizio successivo a quello previsto della legge, sarebbe viziata di "illogicita' interna in funzione della sua scarsa rispondenza agli scopi"; che, ad avviso del giudice a quo, l'intervallo tra la data di emanazione della legge e l'indizione dei concorsi, da essa previsti, nonche' il ritardo della pubblicazione dei relativi bandi nella Gazzetta Ufficiale, avrebbe "spostato temporalmente il congegno che era alla base della volonta' legislativa", con conseguente violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilita' per irrilevanza della questione perche', entro il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, l'interessato non avrebbe comunque compiuto il periodo di 180 giorni di servizio per la valutabilita' dell'anno scolastico 1981-1982, mentre, nel merito, ha chiesto che venga dichiarata l'infondatezza della questione stessa; che la parte privata si e' costituita in entrambi i giudizi chiedendo che, previa fissazione della pubblica udienza, la questione venga dichiarata fondata; Considerato che i giudizi instaurati con le due indicate ordinanze di rimessione possono essere riuniti attesa l'identita' delle questioni sollevate; che non puo' essere presa in esame l'eccezione di irrilevanza dedotta dall'Avvocatura dello Stato in quanto essa implicherebbe un'indagine ed una valutazione di esclusiva spettanza del giudice a quo; che, quanto al merito, va osservato che il ritardo nella indizione dei concorsi e' un evento successivo alla emanazione della legge censurata, ritardo che, se anche dovesse ritenersi eccessivo quello di circa un anno verificatosi, nella specie, tra la data di entrata in vigore della legge e quella di pubblicazione dei bandi dei concorsi, non attiene al contenuto della legge stessa, ma al successivo comportamento degli organi amministrativi e, quindi, appare del tutto ininfluente ai fini della valutazione della legittimita' costituzionale della norma denunciata; che, in ogni caso, il riferimento temporale all'anno scolastico in corso alla data di perfezionamento della legge, come ultimo anno da prendersi in considerazione ai fini del compimento del servizio biennale utile per l'ammissione ai concorsi, appare ictu oculi ragionevole, non potendo ritenersi ingiustificatamente discriminatorio che la legge stessa, nel disciplinare i concorsi riservati de quibus, non abbia preso in considerazione anche gli anni di servizio che sarebbero iniziati successivamente alla propria entrata in vigore; che, pertanto, la questione di legittimita' costituzionale sotto i profili prospettati in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., e' da ritenersi manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;