ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  4, secondo
 comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure  di  prevenzione
 nei  confronti  delle  persone  pericolose  per la sicurezza e per la
 pubblica moralita') promossi con ordinanze emesse il 22 luglio  1982,
 il  1›  aprile 1983 (n. 2 ordinanze) e il 31 marzo 1983 dal Tribunale
 di Roma - Ufficio Misure di prevenzione -,  iscritte  rispettivamente
 al  n.  710  del  registro ordinanze 1982 e ai nn. 456, 457 e 601 del
 registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica nn. 74 e 267 dell'anno 1983 e n. 11 dell'anno 1984;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Renato Dell'Andro;
    Ritenuto  che, con le ordinanze indicate in epigrafe, il Tribunale
 di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24,
 secondo   comma,  Cost.,  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 4, secondo comma, della legge 27  dicembre  1956,  n.  1423
 (Misure  di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
 sicurezza e per la pubblica moralita') nella parte in cui non prevede
 che  nell'invito  a  comparire  innanzi  al  collegio  in  camera  di
 consiglio siano specificati gli elementi di fatto sui quali  vertera'
 il giudizio del Tribunale;
      che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;
    Considerato  che  le  ordinanze  di rimessione sollevano questioni
 identiche e pertanto i relativi giudizi  possono  essere  riuniti  al
 fine di un'unica decisione;
      che  questa  Corte,  con  sentenza  25  marzo  1975,  n.  69, ha
 affermato, tra l'altro, che "l'invito a comparire innanzi al collegio
 in  camera  di  consiglio di cui all'art. 4, comma 2›, L. n. 1423 del
 1956 non possa limitarsi all'indicazione delle misure di cui e' stata
 proposta  l'applicazione  ma  debba precisare, altresi', gli elementi
 sui quali vertera' il giudizio del Tribunale";
      che,  come lamenta il giudice a quo, successivamente alla citata
 pronuncia non vi e' stato un immediato  adeguamento  da  parte  della
 Corte  di  Cassazione,  la  quale,  in  piu'  occasioni,  ha ritenuto
 legittimi  "inviti  a   comparire"   privi   dell'indicazione   degli
 "elementi" di cui sopra;
      che,  tuttavia,  a far corso dal 1985, la Corte di Cassazione ha
 mutato giurisprudenza, conformandosi pienamente alla Sent. n. 69  del
 1975 di questa Corte;
      che,  pertanto,  il "diritto vivente" oggi venutosi a realizzare
 e' nel senso della citata giurisprudenza costituzionale;
    Visti  gli artt. 26, secondo comma, della L. 11 marzo 1953, n. 87,
 e 9, secondo comma, delle Norme integrative  per  i  giudizi  davanti
 alla Corte Costituzionale;