ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel    giudizio   di   legittimita'   costituzionale   dell'art.   5,
 cinquantunesimo comma, della legge 28 febbraio 1983,  n.  53,  e  del
 comma  n.  32  del  d.l.  30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia
 tributaria), promosso con ordinanza emessa il 27  novembre  1986  dal
 Pretore  di  Torino,  iscritta al n. 92 del registro ordinanze 1987 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  14,  prima
 serie speciale dell'anno 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  procedimento per opposizione ad
 ingiunzione fiscale, nel quale la s.n.c. Maddalena  negava  di  dover
 pagare  una  somma  per  omesso  versamento di tassa automobilistica,
 oltre a sovrattasse, spese ed interessi, il  Pretore  di  Torino  con
 ordinanza  del  27  novembre 1986 (reg.ord. n. 92 del 1987) sollevava
 questioni di legittimita' costituzionale di diverse disposizioni  del
 d.l.  30 dicembre 1982, n. 953, convertito in l. 28 febbraio 1983, n.
 53. Precisamente il Pretore osservava che:
     A)  L'art.  5, cinquantunesimo comma, d.l. cit., stabiliva che il
 diritto dell'Amministrazione finanziaria alla tassa in  questione  si
 prescrivesse con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui
 doveva essere effettuato il pagamento, ossia imponeva al contribuente
 l'onere di conservare per tre anni la ricevuta, mentre permetteva che
 gli uffici postali, materiali percettori del tributo, in base a  loro
 disposizioni  interne  distruggessero  dopo soli due anni la relativa
 documentazione. Cio', in caso di smarrimento della ricevuta,  rendeva
 impossibile  dopo  il  biennio  la prova del pagamento e sembrava dar
 luogo percio' ad una  diseguaglianza  di  trattamento  tra  cittadini
 (art. 3 Cost.);
     B)  L'art.  5,  trentaduesimo  (recte: ventiseiesimo) comma, d.l.
 cit., nella parte in cui prevedeva una  maggiore  imposizione  per  i
 veicoli diesel rispetto ai veicoli a benzina, non pareva giustificato
 dal minor consumo di combustibile da parte dei primi,  posto  che  il
 tributo  colpiva  la "proprieta'" e non la "circolazione" dei veicoli
 stessi:  cio'  sembrava  risolversi  in  un'ulteriore   lesione   del
 principio di eguaglianza.
     C)  L'art.  5, trentaduesimo comma, d.l. cit., nel trasformare la
 "tassa  di  circolazione"  in  "imposta  sulla  proprieta'",   creava
 "tributi  discriminatori, persecutori, espropriativi", cosi' violando
 gli artt. 3,  42,  53  Cost.  Il  Pretore  sosteneva  questa  censura
 allegando all'ordinanza di rimessione un "foglio illustrativo";
      che  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri, intervenuta,
 chiedeva dichiararsi  l'inammissibilita'  e,  in  subordine,  la  non
 fondatezza delle questioni;
    Considerato   che   in  base  al  principio  generale  del  nostro
 ordinamento, canonizzato nell'art. 2697 cod.  civ.,  chi  pretende  o
 eccepisce  alcunche'  in  giudizio  ha l'onere di fornire la relativa
 prova, ne' puo' sottrarsi all'onere medesimo  pretendendo  che  altri
 soggetti, compresa la pubblica amministrazione, sopperiscano alla sua
 negligenza conservando in sua vece la documentazione probatoria; onde
 la manifesta infondatezza della questione sub A);
      che  spetta  alla  discrezionalita'  del  legislatore,  il quale
 intenda stabilire imposte sulla proprieta' di  determinati  beni,  di
 differenziare  eventualmente le aliquote tenendo conto del loro costo
 d'uso, restando la relativa scelta sottratta al sindacato  di  questa
 Corte  ai  sensi  dell'art.  28  l. n. 87 del 1953; onde la manifesta
 infondatezza della questione sub B);
      che  la  questione  sub  C)  e' manifestamente inammissibile per
 difetto di motivazione, contenendo il "foglio illustrativo"  allegato
 all'ordinanza   di  rimessione  soltanto  generiche  osservazioni  di
 politica economico-tributaria;
    Visti  gli  artt.  26,  l.  11  marzo  1953, n. 87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;