ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 2, secondo
 comma, della legge 16 dicembre  1977,  n.  904  (Modificazione  della
 disciplina  dell'imposta  sul  reddito  delle persone giuridiche e al
 regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, ecc.)  e
 dell'art.  54,  ultimo  comma,  del  d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
 (Disposizioni comuni in materia di  accertamento  delle  imposte  sui
 redditi),  promosso  con  ordinanza  emessa il 23 febbraio 1987 dalla
 Commissione Tributaria di I grado di Verbania, iscritta al n. 222 del
 registro  ordinanze  1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 25, prima serie speciale dell'anno 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  nel corso di un procedimento iniziato da Marcolungo
 Egilio ed avente per oggetto un accertamento d'ufficio di redditi  di
 capitale  non  dichiarati a fini irpef e conseguente pena pecuniaria,
 la Commissione tributaria di primo grado di  Verbania  con  ordinanza
 del  23  febbraio  1987  (reg.  ord.  n.  222 del 1987) sollevava, in
 riferimento agli artt. 2, 3 e 53  Cost.,  questioni  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  2,  secondo  comma, l. 16 dicembre 1977 n.
 904, nonche', in riferimento agli artt. 2, 3 e  24  Cost.,  dell'art.
 54, ultimo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600;
      che  la  Commissione rilevava come ai soci delle societa' di cui
 all'art. 2 lett. a d.P.R. n. 598 del  1973  (ossia  le  societa'  per
 azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata, ecc.),
 che percepissero utili in qualsiasi forma, l'art. 1 cit.  l.  n.  904
 del   1977   attribuisse  "un  credito  d'imposta  pari  a  un  terzo
 (successivamente aumentato con disposizioni che qui non  interessano)
 dell'ammontare degli utili" rientranti nel loro reddito imponibile ai
 fini irpef o irpeg; il successivo art. 2,  secondo  comma,  stabiliva
 che  le  relative  detrazioni  non  spettassero  in  caso  di  omessa
 indicazione degli utili nella dichiarazione dei redditi;
      che,  cio'  premesso,  la  Commissione  riteneva  che  la  detta
 omissione di indicazione, seppure poteva  giustificare  l'irrogazione
 di  una  sanzione,  non poteva tuttavia influire sull'ammontare delle
 detrazioni, e quindi sulla determinazione dell'imposta, senza violare
 il  principio  della capacita' contributiva (art. 53 Cost.), ossia di
 proporzione fra reddito e tributo;
      che  il collegio rimettente considerava altresi' come l'art. 54,
 ultimo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 riducesse  alla  meta'  la  pena
 pecuniaria  prevista  per  le  omesse  o  infedeli  dichiarazioni dei
 redditi  ove  il  contribuente   avesse   rinunciato   ad   impugnare
 l'accertamento  d'ufficio  prima  della  decisione  della Commissione
 tributaria di primo grado;
      che  in  tale  disposizione  il  collegio  ravvisava un'indebita
 pressione del legislatore, diretta ad indurre il contribuente  a  non
 esercitare  il  proprio  diritto, e quindi una violazione dell'art. 2
 Cost.,  ossia  del  diritto  inviolabile  del  cittadino  "ad  essere
 governato  da un corpus di norme fiscali equo e democratico", nonche'
 degli artt. 3 e 24 Cost.;
      che  la  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, costituitasi,
 chiedeva  dichiararsi  l'inammissibilita'  o   l'infondatezza   delle
 questioni;
    Considerato che, quanto alla censura avente ad oggetto l'art. 2 l.
 n. 904 del 1977, questa Corte ha gia' osservato  (sent.  n.  186  del
 1982) come la determinazione del quantum del tributo ben possa essere
 connessa   con   l'osservanza   di   alcuni   oneri,   purche'    non
 irragionevolmente  gravosi,  da  parte  del contribuente, quale, come
 nella specie, la veridica indicazione di utili percepiti,  rendendosi
 cosi'  manifestamente  infondato il riferimento all'art. 53 Cost. (il
 riferimento  agli  artt.  2  e  3  Cost.   non  e'  neppure  motivato
 nell'ordinanza di rimessione);
      che,  quanto  alla censura avente ad oggetto l'art. 54 d.P.R. n.
 600 del 1973, va osservato che l'interesse dell'Erario alla sollecita
 riscossione  dei  tributi  ben  puo' essere perseguito facilitando il
 contribuente che rinunci al contenzioso relativo,  palesandosi  cosi'
 inconsistente  il riferimento della Commissione rimettente all'art. 3
 Cost.;
      che  l'art.  2  Cost.  non tutela affatto un preteso diritto del
 cittadino all'equita' fiscale (v. sent. n. 283 del 1987) cosi'  come,
 non  trattandosi  di  diritto  processuale,  e' errato il riferimento
 all'art. 24 Cost. (v. ancora sent. n. 186 del 1982);
      che  in  conclusione  le  questioni  debbono  essere  dichiarate
 manifestamente infondate;
    Visti  gli  artt.  26  l.  11  marzo  1953  n.  87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;