ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, ecc.) e dell'art. 54, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1987 dalla Commissione Tributaria di I grado di Verbania, iscritta al n. 222 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Marcolungo Egilio ed avente per oggetto un accertamento d'ufficio di redditi di capitale non dichiarati a fini irpef e conseguente pena pecuniaria, la Commissione tributaria di primo grado di Verbania con ordinanza del 23 febbraio 1987 (reg. ord. n. 222 del 1987) sollevava, in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 Cost., questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, l. 16 dicembre 1977 n. 904, nonche', in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost., dell'art. 54, ultimo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600; che la Commissione rilevava come ai soci delle societa' di cui all'art. 2 lett. a d.P.R. n. 598 del 1973 (ossia le societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata, ecc.), che percepissero utili in qualsiasi forma, l'art. 1 cit. l. n. 904 del 1977 attribuisse "un credito d'imposta pari a un terzo (successivamente aumentato con disposizioni che qui non interessano) dell'ammontare degli utili" rientranti nel loro reddito imponibile ai fini irpef o irpeg; il successivo art. 2, secondo comma, stabiliva che le relative detrazioni non spettassero in caso di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione dei redditi; che, cio' premesso, la Commissione riteneva che la detta omissione di indicazione, seppure poteva giustificare l'irrogazione di una sanzione, non poteva tuttavia influire sull'ammontare delle detrazioni, e quindi sulla determinazione dell'imposta, senza violare il principio della capacita' contributiva (art. 53 Cost.), ossia di proporzione fra reddito e tributo; che il collegio rimettente considerava altresi' come l'art. 54, ultimo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 riducesse alla meta' la pena pecuniaria prevista per le omesse o infedeli dichiarazioni dei redditi ove il contribuente avesse rinunciato ad impugnare l'accertamento d'ufficio prima della decisione della Commissione tributaria di primo grado; che in tale disposizione il collegio ravvisava un'indebita pressione del legislatore, diretta ad indurre il contribuente a non esercitare il proprio diritto, e quindi una violazione dell'art. 2 Cost., ossia del diritto inviolabile del cittadino "ad essere governato da un corpus di norme fiscali equo e democratico", nonche' degli artt. 3 e 24 Cost.; che la Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi, chiedeva dichiararsi l'inammissibilita' o l'infondatezza delle questioni; Considerato che, quanto alla censura avente ad oggetto l'art. 2 l. n. 904 del 1977, questa Corte ha gia' osservato (sent. n. 186 del 1982) come la determinazione del quantum del tributo ben possa essere connessa con l'osservanza di alcuni oneri, purche' non irragionevolmente gravosi, da parte del contribuente, quale, come nella specie, la veridica indicazione di utili percepiti, rendendosi cosi' manifestamente infondato il riferimento all'art. 53 Cost. (il riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. non e' neppure motivato nell'ordinanza di rimessione); che, quanto alla censura avente ad oggetto l'art. 54 d.P.R. n. 600 del 1973, va osservato che l'interesse dell'Erario alla sollecita riscossione dei tributi ben puo' essere perseguito facilitando il contribuente che rinunci al contenzioso relativo, palesandosi cosi' inconsistente il riferimento della Commissione rimettente all'art. 3 Cost.; che l'art. 2 Cost. non tutela affatto un preteso diritto del cittadino all'equita' fiscale (v. sent. n. 283 del 1987) cosi' come, non trattandosi di diritto processuale, e' errato il riferimento all'art. 24 Cost. (v. ancora sent. n. 186 del 1982); che in conclusione le questioni debbono essere dichiarate manifestamente infondate; Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;