ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 36, 38 e 82 della legge 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale), promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1987 dal Presidente del Tribunale di Milano, iscritta al n. 324 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale relativa a diritti doganali evasi, iniziato da Bocconi Bruno, il Presidente del Tribunale di Milano con ordinanza del 20 marzo 1987 (reg.ord. n. 324 del 1987) sollevava, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., questione di legittimita' costituzionale degli artt. 36, 38 e 82 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, di approvazione del t.u. in materia doganale; che il magistrato rimettente, premesso di essere privo del potere di disporre la sospensione della suddetta ingiunzione, osservava come questa Corte, con sentenza n. 63 del 1982, avesse escluso l'illegittimita' costituzionale delle norme che non prevedevano la sospensione giudiziale della procedura di riscossione dei tributi, notando - tra l'altro - come alcune norme in materia di imposte dirette (art. 15 d.P.R. n. 602 del 1973), di i.v.a. (art. 60 d.P.R. n. 633 del 1972), di imposta di registro (art. 54 d.P.R. n. 634 del 1972), di imposte sulle successioni e donazioni (art. 44 d.P.R. n. 637 del 1972), di imposte ipotecarie e catastali (artt. 18 e 22 d.P.R. n. 635 del 1972) stabilissero, in caso di contestazione giudiziaria, un regime di riscossione graduale in relazione all'andamento del processo tributario, tale da tutelare il contribuente pur nella detta assenza della sospensione ope iudicis e tale percio' da far escludere ogni violazione dei princi'pi di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di difesa in giudizio (artt. 24 e 113 Cost.); che il rimettente, notando come le impugnate norme non solo escludessero, attraverso il rinvio al t.u. 14 aprile 1910, n. 639, la sospensione ope iudicis, ma non prevedessero neppure alcuna gradualita' nella riscossione del tributo doganale in caso di opposizione all'ingiunzione dell'intendente di finanza, dubitava che potesse ravvisarsi una lesione dei princi'pi costituzionali ora citati; che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva dichiararsi l'inammissibilita' o la non fondatezza delle questioni; Considerato che l'ordinanza di rimessione tende in sostanza all'introduzione di un sistema di riscossione graduale dei tributi doganali, le cui modalita' richiedono scelte discrezionali, come tali riservate al potere legislativo e percio' estranee ai compiti di questa Corte (art. 28 l. n. 87 del 1953); che pertanto la questione si rivela manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;