ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 36, 38 e 82
 della legge 23 gennaio 1973,  n.  43  (Approvazione  del  T.U.  delle
 disposizioni legislative in materia doganale), promosso con ordinanza
 emessa il 20 marzo 1987  dal  Presidente  del  Tribunale  di  Milano,
 iscritta  al  n.  324  del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  32,  prima  serie  speciale
 dell'anno 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto   che   nel  corso  di  un  giudizio  di  opposizione  ad
 ingiunzione fiscale relativa a diritti doganali  evasi,  iniziato  da
 Bocconi  Bruno,  il  Presidente del Tribunale di Milano con ordinanza
 del  20  marzo  1987  (reg.ord.  n.  324  del  1987)  sollevava,   in
 riferimento  agli  artt. 3, 24 e 113 Cost., questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 36, 38 e 82 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43,
 di approvazione del t.u. in materia doganale;
      che  il  magistrato  rimettente,  premesso  di  essere privo del
 potere  di  disporre  la  sospensione  della  suddetta   ingiunzione,
 osservava  come  questa  Corte,  con  sentenza n. 63 del 1982, avesse
 escluso  l'illegittimita'  costituzionale   delle   norme   che   non
 prevedevano  la sospensione giudiziale della procedura di riscossione
 dei tributi, notando - tra l'altro - come alcune norme in materia  di
 imposte  dirette (art. 15 d.P.R. n. 602 del 1973), di i.v.a. (art. 60
 d.P.R. n. 633 del 1972), di imposta di registro (art.  54  d.P.R.  n.
 634  del  1972),  di  imposte  sulle successioni e donazioni (art. 44
 d.P.R. n. 637 del 1972), di imposte ipotecarie e catastali (artt.  18
 e  22  d.P.R. n. 635 del 1972) stabilissero, in caso di contestazione
 giudiziaria,  un  regime  di  riscossione   graduale   in   relazione
 all'andamento   del   processo   tributario,   tale  da  tutelare  il
 contribuente pur nella detta assenza della sospensione ope iudicis  e
 tale  percio'  da  far  escludere  ogni  violazione  dei princi'pi di
 eguaglianza (art. 3 Cost.) e di difesa in giudizio (artt.  24  e  113
 Cost.);
      che  il  rimettente,  notando  come  le impugnate norme non solo
 escludessero, attraverso il rinvio al t.u. 14 aprile 1910, n. 639, la
 sospensione   ope   iudicis,   ma  non  prevedessero  neppure  alcuna
 gradualita'  nella  riscossione  del  tributo  doganale  in  caso  di
 opposizione  all'ingiunzione dell'intendente di finanza, dubitava che
 potesse ravvisarsi  una  lesione  dei  princi'pi  costituzionali  ora
 citati;
      che  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri, intervenuta,
 chiedeva dichiararsi l'inammissibilita' o  la  non  fondatezza  delle
 questioni;
    Considerato  che  l'ordinanza  di  rimessione  tende  in  sostanza
 all'introduzione di un sistema di riscossione  graduale  dei  tributi
 doganali, le cui modalita' richiedono scelte discrezionali, come tali
 riservate al potere legislativo e  percio'  estranee  ai  compiti  di
 questa Corte (art. 28 l. n. 87 del 1953);
      che    pertanto    la   questione   si   rivela   manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt.  26,  l.  11  marzo  1953, n. 87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;