ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 3 della
 legge 4 febbraio  1966  n.  51  (Obbligatorieta'  della  vaccinazione
 antipoliomielitica),  promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1987
 dal Pretore di Torino, iscritta al n. 361 del registro ordinanze 1987
 e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima
 serie speciale dell'anno 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che nel corso di un procedimento iniziato con ricorso da
 Migneco Mario e Lano Maria Assunta  contro  la  Regione  Piemonte  ed
 avente  ad oggetto l'inosservanza del dovere di sottoporre una figlia
 minore alla vaccinazione antipoliomielitica, il  Pretore  di  Torino,
 con  ordinanza  del 19 maggio 1987 (R.O. n. 361 del 1987), sollevava,
 in  riferimento  all'art.  32  Cost.,   questione   di   legittimita'
 costituzionale  degli  artt. 1 e 3 della legge 4 febbraio 1966 n. 51,
 nella parte in  cui,  imponendo  la  detta  vaccinazione,  sembravano
 violare  i  limiti del rispetto della persona umana, "comprensiva non
 solo della sua natura  fisica  ma  dei  convincimenti  relativi  alla
 salvaguardia  della  integrita'  fisica  stessa",  convincimenti  che
 riguardavano sostanzialmente la scarsa utilita' ed anzi la  probabile
 dannosita' del summenzionato mezzo profilattico;
      che  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri, intervenuta,
 chiedeva dichiararsi la non fondatezza della questione;
    Considerato   che  le  affermazioni  contenute  nell'ordinanza  di
 rimessione sono sostanzialmente  di  carattere  metagiuridico  e  non
 precisano i profili di un'effettiva violazione dell'art. 32 Cost. (v.
 sent. n. 39 del 1977), contrapponendo ad una legge palesemente intesa
 alla tutela della salute un generico e soggettivo convincimento della
 sua inopportunita';
    Visti  gli  artt.  26  legge  11  marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;