ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge
 1› marzo 1968, n. 152 ("Nuove norme in materia previdenziale  per  il
 personale  degli  enti  locali")  promosso con ordinanza emessa il 28
 gennaio 1985 dal Pretore di Genova, iscritta al n. 187  del  registro
 ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 149- bis dell'anno 1985;
    Visto l'atto di costituzione di Carlini Caterina ed altri;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso dai fratelli di una
 dipendente dell'Amministrazione provinciale di Genova -  deceduta  in
 attivita'  di  servizio  - per ottenere dall'INADEL la corresponsione
 dell'indennita' premio di fine servizio spettante alla  predetta,  il
 Pretore  di  Genova  ha  sollevato, con riferimento all'art. 3 Cost.,
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della  legge  1›
 marzo  1968  n.  152  ("Nuove  norme  in materia previdenziale per il
 personale degli enti locali") nella parte  in  cui  non  comprende  i
 collaterali   in   via   generale,   e   quindi  senza  il  requisito
 dell'invalidita' e della convivenza a carico, tra  le  categorie  dei
 suesposti aventi diritto a conseguire l'indennita' premio di servizio
 INADEL nella forma diretta;
      che,  ad avviso del giudice a quo, il requisito dell'invalidita'
 per i fratelli e sorelle, richiesto per poter conseguire, in caso  di
 premorienza dell'avente diritto, l'indennita' premio di fine servizio
 INADEL  creerebbe  una  ingiustificata  disparita'   di   trattamento
 rispetto  ai  congiunti  dei  dipendenti  statali  per i quali non e'
 previsto tale requisito;
      che,  si  e' costituita in giudizio la parte privata concludendo
 per la fondatezza della questione;
    Considerato  che, pur riconoscendo che l'indennita' premio di fine
 servizio per i dipendenti degli enti locali INADEL e' sostanzialmente
 equivalente  all'indennita'  di  buonuscita  ENPAS  per  i dipendenti
 statali (sent. n. 115 del 1979), la giurisprudenza di questa Corte ha
 chiarito  (sentenza  n.  46  del  1983) che il legislatore, nella sua
 discrezionalita',  puo'   variamente   regolare   l'attribuzione   di
 indennita'  che  non  siano,  come  nella  specie, costituzionalmente
 garantite;
      che,  sulla  base di tale chiarimento, ormai piu' volte ribadito
 (sent. nn. 221 del 1984 e 97 del 1987), questa Corte ha  ritenuto  la
 manifesta  infondatezza  (ord.  n. 294 del 1983) di una questione del
 tutto simile a quella oggetto del presente  giudizio,  non  ritenendo
 ingiustificata  la  diversita' di trattamento tra i figli maggiorenni
 superstiti dei dipendenti di enti  locali,  cui  spetta  l'indennita'
 INADEL  in  luogo  dell'avente diritto, solo se conviventi, inabili e
 nullatenenti ed i figli maggiorenni  dei  dipendenti  stabili  per  i
 quali la spettanza e' indipendente dal possesso di questi requisiti;
      che,  pertanto,  anche relativamente alla questione ora in esame
 non appare ingiustificato  che,  per  i  collaterali  superstiti  dei
 dipendenti  degli  enti  locali  -  nei  cui  confronti, peraltro, il
 diritto e' stato riconosciuto dalla sentenza di questa Corte  n.  115
 del  1979  -  il  diritto  medesimo  e'  subordinato  al  possesso di
 requisiti  analoghi  a  quelli  richiesti  per  i  figli  maggiorenni
 superstiti,  cioe'  a requisiti che questa Corte ha gia' ritenuto non
 ingiustificatamente discriminatori, non potendo  assumersi,  a  causa
 della  diversita'  della  disciplina  legislativa considerata nel suo
 complesso,   come   tertium   comparationis,   talune    disposizioni
 particolari previste per altre categorie di dipendenti pubblici;
    Visti  gli  articoli 26, secondo comma, della Legge 11 marzo 1953,
 n. 87 e n. 9, secondo comma, delle norme integrative  per  i  giudizi
 innanzi la Corte costituzionale;