ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 1 marzo 1968, n. 152 ("Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali") promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1985 dal Pretore di Genova, iscritta al n. 187 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149- bis dell'anno 1985; Visto l'atto di costituzione di Carlini Caterina ed altri; Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso dai fratelli di una dipendente dell'Amministrazione provinciale di Genova - deceduta in attivita' di servizio - per ottenere dall'INADEL la corresponsione dell'indennita' premio di fine servizio spettante alla predetta, il Pretore di Genova ha sollevato, con riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 1 marzo 1968 n. 152 ("Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali") nella parte in cui non comprende i collaterali in via generale, e quindi senza il requisito dell'invalidita' e della convivenza a carico, tra le categorie dei suesposti aventi diritto a conseguire l'indennita' premio di servizio INADEL nella forma diretta; che, ad avviso del giudice a quo, il requisito dell'invalidita' per i fratelli e sorelle, richiesto per poter conseguire, in caso di premorienza dell'avente diritto, l'indennita' premio di fine servizio INADEL creerebbe una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ai congiunti dei dipendenti statali per i quali non e' previsto tale requisito; che, si e' costituita in giudizio la parte privata concludendo per la fondatezza della questione; Considerato che, pur riconoscendo che l'indennita' premio di fine servizio per i dipendenti degli enti locali INADEL e' sostanzialmente equivalente all'indennita' di buonuscita ENPAS per i dipendenti statali (sent. n. 115 del 1979), la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito (sentenza n. 46 del 1983) che il legislatore, nella sua discrezionalita', puo' variamente regolare l'attribuzione di indennita' che non siano, come nella specie, costituzionalmente garantite; che, sulla base di tale chiarimento, ormai piu' volte ribadito (sent. nn. 221 del 1984 e 97 del 1987), questa Corte ha ritenuto la manifesta infondatezza (ord. n. 294 del 1983) di una questione del tutto simile a quella oggetto del presente giudizio, non ritenendo ingiustificata la diversita' di trattamento tra i figli maggiorenni superstiti dei dipendenti di enti locali, cui spetta l'indennita' INADEL in luogo dell'avente diritto, solo se conviventi, inabili e nullatenenti ed i figli maggiorenni dei dipendenti stabili per i quali la spettanza e' indipendente dal possesso di questi requisiti; che, pertanto, anche relativamente alla questione ora in esame non appare ingiustificato che, per i collaterali superstiti dei dipendenti degli enti locali - nei cui confronti, peraltro, il diritto e' stato riconosciuto dalla sentenza di questa Corte n. 115 del 1979 - il diritto medesimo e' subordinato al possesso di requisiti analoghi a quelli richiesti per i figli maggiorenni superstiti, cioe' a requisiti che questa Corte ha gia' ritenuto non ingiustificatamente discriminatori, non potendo assumersi, a causa della diversita' della disciplina legislativa considerata nel suo complesso, come tertium comparationis, talune disposizioni particolari previste per altre categorie di dipendenti pubblici; Visti gli articoli 26, secondo comma, della Legge 11 marzo 1953, n. 87 e n. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale;