ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 16- bis della
 legge 18 marzo 1968, n. 249 ("Delega al Governo per il  riordinamento
 dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni
 e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti
 statali"), modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775 e dell'art.
 47 del d.P.R. 30 giugno 1972,  n.  748  ("Disciplina  delle  funzioni
 dirigenziali  delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
 autonomo"), promosso con ordinanza emessa  il  29  gennaio  1985  dal
 T.A.R.  per  la  Campania,  iscritta al n. 501 del registro ordinanze
 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  1,
 prima serie speciale dell'anno 1986;
    Visto  l'atto  di costituzione di Ciafardini Nicola nonche' l'atto
 di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che  il T.A.R. per la Campania, con ordinanza in data 29
 gennaio 1985, ha sollevato questione di  legittimita'  costituzionale
 degli  artt.  16-  bis  della legge 18 marzo 1968, n. 249 ("Delega al
 Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il
 decentramento  delle  funzioni  e  per  il riassetto delle carriere e
 delle retribuzioni dei dipendenti statali"), modificata  dalla  legge
 28  ottobre  1970,  n. 775, ("Modifiche ed integrazioni alla legge 18
 marzo 1968, n. 249")  e  47  del  d.P.R.  30  giugno  1972,  n.  748,
 ("Disciplina  delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello
 Stato, anche ad ordinamento autonomo"), in riferimento agli artt. 3 e
 36 Cost.;
    che  il  giudice  a  quo  dubita della legittimita' costituzionale
 delle norme denunciate, a causa della mancata attribuzione  anche  ai
 presidi   del   trattamento   economico  previsto  per  i  dirigenti,
 osservando   al   riguardo   che   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale,  cosi'  proposta,  sarebbe  diversa  da  quella  gia'
 sottoposta all'esame di questa Corte e decisa con la citata  sentenza
 n.  228  del  1976,  e  cio'  in  quanto "l'attuale ricorrente non fa
 questione di attribuzione della qualifica dirigenziale  ma  del  solo
 trattamento  economico,  mentre  la  sentenza richiamata escludeva la
 violazione degli artt. 3 e 36 Cost., tenendo presente che oggetto del
 giudizio  era  la  richiesta  del  riconoscimento  ai  presidi  della
 qualifica di primo dirigente e  non  semplicemente  dell'attribuzione
 del trattamento economico relativo";
      che  si  e' costituita in giudizio la parte privata, depositando
 due memorie difensive, con le quali ha chiesto che  venga  dichiarata
 l'illegittimita' costituzionale delle norme denunciate;
      che  e' intervenuta per la Presidenza del Consiglio l'Avvocatura
 Generale dello Stato chiedendo che la questione venga dichiarata  non
 fondata;
    Considerato    che    la   prospettazione   riduttiva,   contenuta
 nell'ordinanza di rimessione e ribadita negli scritti difensivi della
 parte  privata,  non  modifica  i  termini  della questione come gia'
 esaminata da questa Corte con la sentenza n. 228 del 1976 perche'  il
 trattamento  economico  che  i  presidi  intenderebbero conseguire e'
 previsto dalle norme denunciate  con  riferimento  alla  attribuzione
 delle  qualifiche  dirigenziali  ad  alcune  categorie  di dipendenti
 pubblici, per cui, una volta che detta sentenza ha escluso  che  tale
 tipo  di  qualifiche, attesa la peculiarita' delle funzioni connesse,
 possa essere riconosciuta anche ai presidi, viene meno il presupposto
 stesso  per potersi ipotizzare l'estensione in via additiva, nei loro
 confronti, del relativo trattamento economico;
    Visti  gli art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953 n. 87
 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  la
 Corte costituzionale;