ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 35, 37 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente"), promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1985 dal T.A.R. per la Sicilia, iscritta al n. 315 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35,1a serie speciale dell'anno 1986; Visto l'atto di costituzione di Cundari Maria nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto che il T.A.R. per la Sicilia con ordinanza in data 11 luglio 1985 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 35, 37 e 57 della legge n. 270 del 20 maggio 1982 ("Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente"), in riferimento agli artt, 3 e 97 Cost.; che, tale questione concerne gli artt. 35, 37 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui essi escludono dai benefici disposti per gli insegnanti in servizio con titolo di incarico nell'anno scolastico 1980-1981 i supplenti annuali nominati dai provveditori agli studi per l'anno 1981-1982 e non consentono ai supplenti in servizio nella scuola ordinaria di usufruire del trattamento disposto a favore dei supplenti nei corsi CRACIS ex art. 46, secondo comma, della stessa legge n. 270 del 1982; che ha spiegato intervento nel presente giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata; che, si e' costituita in giudizio la parte privata chiedendo che la questione sollevata sotto i profili indicati, venga ritenuta fondata; che, in particolare, nella seconda memoria depositata il 20 novembre 1987, il difensore della parte privata ha chiesto che venga dichiarata, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimita' costituzionale derivata, come conseguenza della decisione, degli artt. 22, 23, 25, 30, 34, 48 e 49 della legge n. 270 del 1982, nonche' dell'art. 9 della legge n. 604 del 1982, ed ha chiesto di essere sentito in Camera di consiglio; Considerato che la questione, sotto i profili prospettati nella ordinanza di rimessione, e' stata gia' ritenuta fondata con la sentenza n. 249 del 1986, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale delle norme oggetto del presente giudizio, sotto i medesimi aspetti denunciati con l'ordinanza di rimessione; che, pertanto, la questione oggetto dell'ordinanza di rimessione e' divenuta inammissibile in virtu' della gia' intervenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale relativa alle medesime norme denunciate; che non e' possibile disporre l'audizione del difensore della parte privata in Camera di consiglio, in quanto l'ipotesi non e' prevista dagli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale; che la Corte, non ricorrendone i presupposti, non ritiene, come auspicato dalla parte privata nella memoria difensiva, di esercitare il potere discrezionale previsto dall'art. 27 della legge n. 87 del 1953, estendendo la dichiarazione di illegittimita' costituzionale ad altre norme; Visti gli art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;