ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 35, 37 e 57
 della legge 20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione della  disciplina  del
 reclutamento  del personale docente della scuola materna, elementare,
 secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di
 misure  idonee  ad evitare la formazione di precariato e sistemazione
 del personale precario esistente"),  promosso  con  ordinanza  emessa
 l'11  luglio  1985  dal T.A.R. per la Sicilia, iscritta al n. 315 del
 registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 35,1a serie speciale dell'anno 1986;
    Visto  l'atto  di  costituzione di Cundari Maria nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che  il  T.A.R.  per la Sicilia con ordinanza in data 11
 luglio 1985 ha sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale
 degli  artt.  35,  37  e  57  della  legge  n. 270 del 20 maggio 1982
 ("Revisione della disciplina del reclutamento del  personale  docente
 della   scuola   materna,   elementare,   secondaria   ed  artistica,
 ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare
 la  formazione  di  precariato  e sistemazione del personale precario
 esistente"), in riferimento agli artt, 3 e 97 Cost.;
      che,  tale  questione concerne gli artt. 35, 37 e 57 della legge
 20 maggio 1982, n.  270,  nella  parte  in  cui  essi  escludono  dai
 benefici  disposti  per  gli  insegnanti  in  servizio  con titolo di
 incarico nell'anno scolastico 1980-1981 i supplenti annuali  nominati
 dai  provveditori agli studi per l'anno 1981-1982 e non consentono ai
 supplenti  in  servizio  nella  scuola  ordinaria  di  usufruire  del
 trattamento  disposto a favore dei supplenti nei corsi CRACIS ex art.
 46, secondo comma, della stessa legge n. 270 del 1982;
      che  ha  spiegato intervento nel presente giudizio la Presidenza
 del Consiglio dei Ministri, per il tramite  dell'Avvocatura  Generale
 dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
      che, si e' costituita in giudizio la parte privata chiedendo che
 la questione sollevata  sotto  i  profili  indicati,  venga  ritenuta
 fondata;
      che,  in  particolare,  nella  seconda  memoria depositata il 20
 novembre 1987, il difensore della parte privata ha chiesto che  venga
 dichiarata,  ai  sensi  dell'art.  27  della  legge  n.  87 del 1953,
 l'illegittimita'  costituzionale  derivata,  come  conseguenza  della
 decisione, degli artt. 22, 23, 25, 30, 34, 48 e 49 della legge n. 270
 del 1982, nonche' dell'art. 9 della legge n.  604  del  1982,  ed  ha
 chiesto di essere sentito in Camera di consiglio;
    Considerato  che  la  questione, sotto i profili prospettati nella
 ordinanza di rimessione,  e'  stata  gia'  ritenuta  fondata  con  la
 sentenza   n.  249  del  1986,  che  ha  dichiarato  l'illegittimita'
 costituzionale delle norme oggetto del  presente  giudizio,  sotto  i
 medesimi aspetti denunciati con l'ordinanza di rimessione;
      che, pertanto, la questione oggetto dell'ordinanza di rimessione
 e'  divenuta  inammissibile  in   virtu'   della   gia'   intervenuta
 dichiarazione di illegittimita' costituzionale relativa alle medesime
 norme denunciate;
      che  non  e'  possibile disporre l'audizione del difensore della
 parte privata in Camera di consiglio,  in  quanto  l'ipotesi  non  e'
 prevista dagli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 la Corte costituzionale;
      che  la Corte, non ricorrendone i presupposti, non ritiene, come
 auspicato dalla parte privata nella memoria difensiva, di  esercitare
 il  potere  discrezionale previsto dall'art. 27 della legge n. 87 del
 1953, estendendo la dichiarazione di illegittimita' costituzionale ad
 altre norme;
    Visti gli art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87
 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti  la
 Corte costituzionale;