ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.4, lett. e, della tariffa all. A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, in relazione all'art. 7, primo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Disciplina dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Brescia, iscritta al n. 521 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, 1a serie speciale dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja; Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato dalla s.p.a. Quifin ed avente ad oggetto la sottoposizione ad imposta di registro dell'emissione di un prestito obbligazionario, la Commissione tributaria di primo grado di Brescia con ordinanza del 10 aprile 1986 (reg. ord. n. 521 del 1987) sollevava, in riferimento all'art. 76 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, lett. e, della tariffa allegato A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, che per l'appunto sottoponeva alla detta imposta l'emissione di obbligazioni; che la Commissione rilevava come l'art. 7 l. 9 ottobre 1971, n. 825, in base alla cui delega era stato emesso il d.P.R. n. 634 del 1972, stabiliva doversi adeguare la disciplina dell'imposta di registro alla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee 17 luglio 1969, n. 335, il cui art. 11 vietava di sottoporre ad alcuna imposizione tributaria l'emissione di obbligazioni: la violazione della direttiva comunitaria comportava un eccesso di delega da parte della norma impugnata e quindi un contrasto con l'art. 76 Cost.; che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, intervenuta, chiedeva restituirsi gli atti al giudice a quo per ius superveniens; Considerato che nelle more del giudizio e' entrato in vigore il d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, di approvazione del testo unico sull'imposta di registro, il quale, proprio in osservanza della citata direttiva comunitaria, ha eliminato la tassazione dell'emissione di obbligazioni (v. art. 4 della tariffa); che l'art. 79 dello stesso testo unico stabilisce l'applicazione retroattiva di detta norma modificativa, disponendo che essa ha effetto anche per gli atti anteriori se vi e' controversia pendente alla data di entrata in vigore dello stesso d.P.R., ossia dal 1 luglio 1986; che pertanto e' necessario restituire gli atti al giudice di provenienza, affinche' accerti la persistente rilevanza della questione nel giudizio pendente davanti a lui;