ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.4, lett. e,
 della tariffa all. A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, in  relazione
 all'art.  7,  primo  comma,  della  legge  9  ottobre  1971,  n.  825
 (Disciplina dell'imposta di registro), promosso con ordinanza  emessa
 il  10  aprile  1986  dalla  Commissione tributaria di primo grado di
 Brescia, iscritta al n. 521 del registro ordinanze 1987 e  pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 43, 1a serie speciale
 dell'anno 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Saja;
    Ritenuto  che  nel  corso di un procedimento iniziato dalla s.p.a.
 Quifin ed avente ad oggetto la sottoposizione ad imposta di  registro
 dell'emissione   di   un  prestito  obbligazionario,  la  Commissione
 tributaria di primo grado di Brescia con ordinanza del 10 aprile 1986
 (reg.  ord.  n.  521  del 1987) sollevava, in riferimento all'art. 76
 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, lett. e,
 della  tariffa  allegato A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, che per
 l'appunto sottoponeva alla detta imposta l'emissione di obbligazioni;
      che  la Commissione rilevava come l'art. 7 l. 9 ottobre 1971, n.
 825, in base alla cui delega era stato emesso il d.P.R.  n.  634  del
 1972,  stabiliva  doversi  adeguare  la  disciplina  dell'imposta  di
 registro alla direttiva del  Consiglio  delle  Comunita'  europee  17
 luglio  1969,  n. 335, il cui art. 11 vietava di sottoporre ad alcuna
 imposizione tributaria l'emissione  di  obbligazioni:  la  violazione
 della  direttiva comunitaria comportava un eccesso di delega da parte
 della norma impugnata e quindi un contrasto con l'art. 76 Cost.;
      che  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, intervenuta,
 chiedeva restituirsi gli atti al giudice a quo per ius superveniens;
    Considerato  che  nelle  more del giudizio e' entrato in vigore il
 d.P.R. 26 aprile 1986,  n.  131,  di  approvazione  del  testo  unico
 sull'imposta  di  registro,  il  quale,  proprio  in osservanza della
 citata   direttiva   comunitaria,   ha   eliminato   la    tassazione
 dell'emissione di obbligazioni (v. art. 4 della tariffa);
      che l'art. 79 dello stesso testo unico stabilisce l'applicazione
 retroattiva di detta  norma  modificativa,  disponendo  che  essa  ha
 effetto  anche  per gli atti anteriori se vi e' controversia pendente
 alla data di entrata in vigore dello  stesso  d.P.R.,  ossia  dal  1›
 luglio 1986;
      che  pertanto  e'  necessario  restituire gli atti al giudice di
 provenienza,  affinche'  accerti  la  persistente   rilevanza   della
 questione nel giudizio pendente davanti a lui;