ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e
 54  del  d.P.R.  29  settembre  1973,  n.  602  (Disposizioni   sulla
 riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa
 il 2 marzo 1987 dal Pretore di San Benedetto del Tronto, iscritta  al
 n.  532  del  registro  ordinanze  1987  e  pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n.  43,  prima  serie  speciale  dell'anno
 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Saja;
    Ritenuto che nel corso di un procedimento davanti alla Commissione
 tributaria di  primo  grado  di  Ascoli  Piceno,  avente  ad  oggetto
 accertamenti  per  irpef  ed  ilor, la contribuente impresa Zappasodi
 Renato ed altri chiedeva al Pretore di San Benedetto  del  Tronto  di
 sospendere ex art. 700 cod. proc. civ. la procedura di riscossione;
      che  il  Pretore  emetteva il provvedimento d'urgenza e poi, con
 ordinanza del 2 marzo 1987 (reg. ord. n.  532  del  1987),  sollevava
 questione  di legittimita' costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54
 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, i quali, disponendo che in  pendenza
 del  giudizio  tributario  di primo grado venga iscritto nei ruoli un
 terzo   del   tributo   corrispondente    all'imponibile    accertato
 dall'ufficio  e  attribuendo  soltanto  all'intendente  di finanza il
 potere di sospendere la  riscossione,  escludono  un  analogo  potere
 dell'autorita' giudiziaria;
      che  il Pretore indicava quali norme di riferimento gli artt. 24
 e 113 Cost., ritenendo che l'assenza del detto potere di  sospensione
 da   parte   di   organi   giurisdizionali  ledesse  il  diritto  del
 contribuente di difendersi in giudizio;
      che  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri, intervenuta,
 chiedeva dichiararsi l'inammissibilita' o  la  non  fondatezza  della
 questione;
    Considerato  che  l'ordinanza  di  rimessione e' stata pronunciata
 dopo che il Pretore aveva emanato il provvedimento di urgenza di  cui
 all'art.  700 cod. proc. civ., in relazione al disposto dell'art. 702
 stesso codice e di  conseguenza,  essendo  il  giudizio  a  quo  gia'
 esaurito,  manca  il  requisito  della  rilevanza della questione nel
 giudizio stesso;
      che   pertanto   la  questione  medesima  dev'essere  dichiarata
 manifestamente   inammissibile   alla    stregua    della    costante
 giurisprudenza  di  questa  Corte  (v. ordd. nn. 252 del 1985, 68 del
 1986, 428 del 1987);
    Visti  gli  artt.  26  legge  11  marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;