ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt.169 e 170 del codice militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 1987 dal Tribunale militare di Padova, iscritta al n. 533 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 14 luglio 1987, ha denunciato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52 della Costituzione, l'illegittimita' degli artt. 169 e 170 del codice penale militare di pace, nella parte in cui comminano la pena detentiva per il reato di distruzione o deterioramento colposo di cose mobili militari; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata; Considerato che la questione e' gia' stata dichiarata inammissibile con sentenza n. 280 del 1987 e che nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati allora dalla Corte; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;