ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt.169 e 170 del
 codice militare di pace, promosso con ordinanza emessa il  14  luglio
 1987  dal  Tribunale  militare  di  Padova,  iscritta  al  n. 533 del
 registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 14
 luglio 1987, ha denunciato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13  e  52
 della Costituzione, l'illegittimita' degli artt. 169 e 170 del codice
 penale militare di  pace,  nella  parte  in  cui  comminano  la  pena
 detentiva  per  il  reato  di distruzione o deterioramento colposo di
 cose mobili militari;
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri, rappresentato e  difeso  dalla  Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata;
    Considerato   che   la   questione   e'   gia'   stata  dichiarata
 inammissibile con sentenza n. 280 del 1987 e  che  nell'ordinanza  di
 rimessione  non  vengono  addotti  argomenti  nuovi rispetto a quelli
 esaminati allora dalla Corte;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;